Art. 22 
 
      Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere 
 
  1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni  richieste  ai
fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti: 
    a) sementi di base: 
  1) che siano prodotte  sotto  la  responsabilita'  del  costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 
  2) che sia prevista  la  destinazione  per  la  produzione  sia  di
sementi  della  categoria  «sementi  certificate»  che  di   «sementi
certificate di 1ª e 2ª riproduzione»; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le
sementi di base; 
  4) per  le  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora
ricorrano le  condizioni  dell'allegato  VI,  all'atto  di  un  esame
ufficiale o di un esame eseguito sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri  1),
2) e 3); 
    b) sementi certificate (le sementi di  tutte  le  specie  di  cui
all'allegato II, sezioni A e  B,  diverse  da  erba  medica,  favino,
lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da  foraggio,
veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 
  1) che provengano direttamente da sementi di base  o,  a  richiesta
del costitutore, da sementi di una  generazione  anteriore  a  quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione  siano
risultate  rispondenti,  a  seguito  di  un  esame  ufficiale,   alle
condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 
  2) che sia prevista la destinazione  di  esse  per  una  produzione
diversa da quella di sementi foraggere; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le
sementi certificate; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba  medica,  favino,
lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da  foraggio,
veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 
  1) che provengano direttamente da sementi di base  o,  a  richiesta
del costitutore da sementi di  una  generazione  anteriore  a  quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta  generazione  siano
risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle  condizioni
previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 
  2) che sia prevista la  destinazione,  sia  per  la  produzione  di
sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione»  che
per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le
sementi certificate; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba  medica,  favino,
lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da  foraggio,
veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 
  1) che provengano direttamente  da  sementi  di  base,  da  sementi
certificate di 1ª riproduzione o, a  richiesta  del  costitutore,  da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di  base,
purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di
un esame ufficiale,  rispondenti  alle  condizioni  previste  per  le
sementi di base agli allegati VI e IX; 
  2) che sia prevista la destinazione  di  esse  per  una  produzione
diversa da quelle di sementi di piante foraggere; 
  3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le
sementi certificate; 
  4) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 
    e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato
II, sezione B): 
  1) che siano identificate per le specie; 
  2) che siano conformi  alle  condizioni  dell'allegato  VI  per  le
sementi commerciali; 
  3) per le quali, all'atto di un  esame  ufficiale  o  di  un  esame
eseguito  sotto  sorveglianza  ufficiale,  sia  stata  constatata  la
rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).