Art. 22 Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti: a) sementi di base: 1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione»; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata): 1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B): 1) che siano identificate per le specie; 2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali; 3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).