Art. 24 
 
Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme
                              di patate 
 
  1. Per i tuberi seme di patata  le  condizioni  richieste  ai  fini
della  classificazione  di  cui  all'articolo  20  e  della  relativa
commercializzazione sono le seguenti: 
    a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai  tuberi-seme
di base: 
      1) i tuberi-seme di patate pre-base che: 
        1.1) siano stati  prodotti  in  modo  conforme  a  metodi  di
selezione per la conservazione della varieta' e dello stato sanitario 
  1.2) siano destinati principalmente alla produzione di  tuberi-seme
di patate di base; 
  1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati  VI  e
IX per i tuberi semi pre-base; 
        1.4) siano stati trovati, ad  un  esame  ufficiale,  conformi
alle condizioni minime di cui ai  numeri  1.1),  1.2)  e  1.3)  della
presente lettera; 
      2)  i   tuberi-seme   di   patate   pre-base   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC  dell'Unione»  e
alla «classe PB dell'Unione» conformemente  alle  condizioni  di  cui
agli allegati VI e IX; 
    b) tuberi seme di base: 
      1) i tuberi di patate: 
  1.1) prodotti secondo metodi  di  selezione  per  la  conservazione
della varieta' e dello stato sanitario; 
  1.2)  previsti  soprattutto  per  la  produzione   di   tuberi-seme
certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI  e  IX
per i tuberi-seme di base; 
  1.3) e per i quali, all'atto  di  un  esame  ufficiale,  sia  stata
costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1),  1.2)
e 1.3); 
      2)  i  tuberi-seme   di   patate   di   base   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla  «classe  S  dell'Unione»  se
soddisfano i seguenti requisiti: 
  2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano
i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III,  punto  3
dell'allegato IX; e 
  2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti  di  patate
soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2,  dell'allegato
VI; 
      3)  i  tuberi-seme   di   patate   di   base   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla «classe  SE  dell'Unione»  se
soddisfano i seguenti requisiti: 
  3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano
i  requisiti  di  cui  alla  sezione  D,  paragrafo  III,   punto   4
dell'allegato IX; e 
  3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i  lotti  di  patate
soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto  3  dell'allegato
VI; 
      4).  i  tuberi-seme  di   patate   di   base   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla  «classe  E  dell'Unione»  se
soddisfano i seguenti requisiti: 
  4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano
i  requisiti  di  cui  alla  sezione  D,  paragrafo  III,   punto   5
dell'allegato IX; e 
  4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i  lotti  di  patate
soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto  4  dell'allegato
VI; 
    c) «tuberi-seme certificati» 
      1) i tuberi di patate: 
  1.1)  provenienti  direttamente  da  tuberi-seme  di  base   o   da
tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase  anteriore
a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale,
hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; 
  1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da  quella  di
tuberi-seme di patate; 
  1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX  per  i
tuberi-seme certificati; e 
  1.4) per i  quali,  all'atto  di  un  esame  ufficiale,  sia  stata
costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1),  1.2)
e 1.3); 
      2)  i  tuberi-seme  di  patate   certificati   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla  «classe  A  dell'Unione»  se
soddisfano i seguenti requisiti: 
  2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano
i  requisiti  di  cui  alla  sezione  D,  paragrafo  III,   punto   6
dell'allegato IX; e 
  2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti  di  patate
soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto  5  dell'allegato
VI; 
      3)  i  tuberi-seme  di  patate   certificati   possono   essere
commercializzati come appartenenti alla  «classe  B  dell'Unione»  se
soddisfano i seguenti requisiti: 
  3.1) un'ispezioneufficiale ha determinato che le patate  soddisfano
i requisiti di cui sezione D, paragrafo III,  punto  7  dell'allegato
IX; e 
  3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i  lotti  di  patate
soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto  6  dell'allegato
VI.