Art. 24 Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate 1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 e della relativa commercializzazione sono le seguenti: a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base: 1) i tuberi-seme di patate pre-base che: 1.1) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varieta' e dello stato sanitario 1.2) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base; 1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre-base; 1.4) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera; 2) i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX; b) tuberi seme di base: 1) i tuberi di patate: 1.1) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta' e dello stato sanitario; 1.2) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base; 1.3) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3); 2) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: 2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e 2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2, dell'allegato VI; 3) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: 3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e 3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 3 dell'allegato VI; 4). i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: 4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e 4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 4 dell'allegato VI; c) «tuberi-seme certificati» 1) i tuberi di patate: 1.1) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; 1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; 1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e 1.4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3); 2) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: 2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e 2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 5 dell'allegato VI; 3) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: 3.1) un'ispezioneufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e 3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 6 dell'allegato VI.