Art. 25 Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti: a) sementi di base (varieta' diverse dagli ibridi): 1) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; 2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»; 3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); 5) appartenenti a diversi tipi di varieta' (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell'articolo 74; b) sementi di base (ibridi): 1) sementi di base di linee inbred: 1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e, 1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1); 2) sementi di base di ibridi semplici: 2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi; 2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1); c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo): 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX; 2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate: 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone: 1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base; 2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone: 1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base; 2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); f) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica: 1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione; 2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; 3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3; g) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile: 1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base; 2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate; 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3); h) sementi commerciali: 1) che siano identificate per la specie; 2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali; 3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2). 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.