Art. 26 
 
        Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive 
 
  1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini
della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti: 
    a) categoria di base: 
      1. Le sementi devono essere: 
  1.1) prodotte sotto  la  responsabilita'  del  costitutore  o  suoi
aventi causa o del selezionatore  secondo  metodi  di  selezione  che
assicurino la conservazione in purezza della varieta'; 
  1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi
certificate»; 
  1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44,  comma
4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A),
e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base; 
  1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri  1.1),  1.2)  e
1.3),  all'atto  di  un  esame  ufficiale  o,  qualora  ricorrano  le
condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza. 
    b) categoria certificata: 
      1) Le sementi devono essere: 
  1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione  anteriore  a
quella delle sementi  di  base;  che  possano  soddisfare  e  abbiano
soddisfatto all'atto di un esame  ufficiale,  alle  condizioni  e  ai
requisiti previsti dall'allegato VI, nonche' alle condizioni  di  cui
all'allegato IX per le sementi ortive di base; 
  1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi; 
  1.3)  conformi  alle  condizioni  previste   dall'allegato   VI   e
dall'allegato IX per le sementi ortive certificate; 
  1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1),  1.2),  e
1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o  di  un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale; 
  1.5)  sottoposte  a  posteriori  a  controllo  ufficiale   mediante
sondaggi,  per  quanto  concerne  l'identita'  e  la  purezza   della
varieta'; 
    c) categoria standard: 
  1) Le sementi, previste soprattutto per la produzione  di  ortaggi,
che devono presentare sufficiente identita' e purezza della  varieta'
e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI; 
  2) le sementi di  cui  al  punto  1)  devono  essere  sottoposte  a
controllo ufficiale, a posteriori e  mediante  sondaggi,  per  quanto
concerne l'identita' e la purezza della varieta'; 
    d) categoria mercantile ortiva: 
  1) Le sementi di  specie  ortive  non  elencate  nell'allegato  II,
sezione  C,  che  devono  essere  conformi  ai   requisiti   previsti
all'allegato VI; 
  2) i controlli delle sementi certificate e standard di cui al comma
1, lettera b), punto 1), numero 1.4) e lettera  c)  numero  2),  sono
effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27,  comma  3.
Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede  secondo
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.