Art. 27 
 
 Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard 
 
  1. Il controllo delle sementi di specie  ortive  appartenenti  alla
categoria standard consiste nell'accertamento della identita' e della
purezza della varieta'. A tal  fine  sono  poste  in  atto  ispezioni
presso  le  ditte  sementiere   responsabili   dell'apposizione   del
cartellino  relativo  alle  sementi  ortive  di  categoria  standard,
campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella. 
  2. Le varieta' da sottoporre a controllo devono: 
  a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle  specie
elencate nell'allegato  III,  per  le  quali  siano  stati  istituiti
registri nazionali; 
  b) essere iscritte nei registri nazionali delle varieta' di  specie
di piante ortive o nel catalogo comune delle varieta' delle specie di
ortaggi. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da  adottare  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui
al presente articolo. 
  4. La ditta sementiera  che  appone  il  cartellino  relativo  alle
sementi  standard  deve  notificare  al  Ministero  o   all'eventuale
Organismo delegato a tale attivita': 
  a) l'inizio e la fine della propria  attivita'  di  confezionamento
delle  sementi   ortive   standard,   specificando   il   numero   di
registrazione al RUOP; 
  b) i dati inerenti al consuntivo dell'attivita' svolta  al  termine
di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30  luglio  di  ciascun
anno,  annotando  separatamente  le   sementi   prodotte   e   quelle
riconfezionate, secondo le modalita' stabilite con il decreto di  cui
al comma 3; 
  c) se del caso, di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 33,
comma 4, concernente la possibilita' di menzionare sul cartellino una
determinata selezione conservatrice. 
  5. L'inizio delle attivita' di confezionamento delle sementi ortive
standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP  della  ditta
sementiera,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1.  La  fine  delle
attivita' di cui al comma 4, lettera  a)  corrisponde  alla  data  di
cessazione delle attivita' stesse da parte della ditta sementiera. 
  6. Il Ministero puo' disporre l'effettuazione del controllo  presso
determinati responsabili dell'apposizione del cartellino. 
  7.  Il  Ministero  o  l'organismo  delegato  comunica  alle   ditte
interessate  l'elenco  dei  campioni   sottoposti   ad   analisi   di
laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove
di coltura in parcelle nonche' gli esiti dei controlli stessi. 
  8. Le varieta', i cui campioni non presentino i previsti  requisiti
di identita' e purezza della varieta' stessa, possono essere  oggetto
di un nuovo immediato controllo. 
  9. Qualora, a seguito dei controlli di cui  al  presente  articolo,
venga  ripetutamente  constatata  l'insufficiente  rispondenza  delle
sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e  la
purezza della varieta' stessa, il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente,  puo'
interamente o parzialmente vietare la  commercializzazione  di  detta
varieta' alla ditta che la commercializza per un determinato periodo.
Il relativo provvedimento potra'  essere  revocato,  non  appena  sia
garantito il ripristino dei requisiti di identita' e di purezza della
varieta'. 
  10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli  di  cui
al presente articolo, sono determinate sulla base  delle  tariffe  di
cui all'articolo 82.