Art. 27 Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard 1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identita' e della purezza della varieta'. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella. 2. Le varieta' da sottoporre a controllo devono: a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali; b) essere iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varieta' delle specie di ortaggi. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo. 4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attivita': a) l'inizio e la fine della propria attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando il numero di registrazione al RUOP; b) i dati inerenti al consuntivo dell'attivita' svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3; c) se del caso, di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 33, comma 4, concernente la possibilita' di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. 5. L'inizio delle attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attivita' di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attivita' stesse da parte della ditta sementiera. 6. Il Ministero puo' disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino. 7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonche' gli esiti dei controlli stessi. 8. Le varieta', i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identita' e purezza della varieta' stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo. 9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potra' essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identita' e di purezza della varieta'. 10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.