Art. 28 
 
    Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri 
 
  1. Qualora  l'esito  dei  controlli  di  cui  all'articolo  17  sia
favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle
partite controllate. 
  2.  I  risultati  dei  controlli  di  cui  all'articolo   17   sono
registrati,  conservati  e  resi  disponibili   al   richiedente   il
controllo.