Art. 28 Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri 1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate. 2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.