Art. 29 Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalita' di esercizio della sorveglianza su colture e sementi. 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) ispezione in campo: 1) il personale addetto all'esame: 1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5; 1.2) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; 1.3) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5; 1.4) e' autorizzato con provvedimento dal Ministero, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; 1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformita' agli articoli 18 e 19 del presente decreto; 2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori; 3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5 per cento; 4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale; b) controlli delle sementi: 1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero di cui all'articolo 18, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni: 1.1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali; 1.2) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale; 1.3) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (International Seed Testing Association) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato; 1.4) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato; 1.5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi; 1.6) il mantenimento dell'autorizzazione e' subordinato all'esercizio continuativo dell'attivita' di analisi; 1.7) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attivita' dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore; c) campionamento: 1) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente; 2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al numero 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni: 2.1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), e 4); 2.2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale; 3) i campionatori possono essere: 3.1) persone fisiche indipendenti; 3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi; 3.3) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato; 4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale; 5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale. 2. La sorveglianza sulle attivita' previste dal presente articolo e' esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato. 3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste. 4. Gli oneri derivanti dalle attivita' di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.