Art. 29 
 
Requisiti per l'autorizzazione del  personale  addetto  al  controllo
  sotto  sorveglianza  ufficiale  e  modalita'  di  esercizio   della
  sorveglianza su colture e sementi. 
 
  1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza  ufficiale  di
cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono  soddisfatte  le  seguenti
condizioni: 
    a) ispezione in campo: 
      1) il personale addetto all'esame: 
  1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  cui  all'articolo
19, comma 5; 
  1.2) non deve trarre profitto  personale  dallo  svolgimento  delle
ispezioni; 
  1.3)  deve  partecipare  ad  appositi   corsi   di   formazione   e
aggiornamento organizzati dal  Ministero  o  dall'organismo  delegato
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5; 
  1.4)  e'  autorizzato  con  provvedimento  dal  Ministero,   previo
superamento di un esame finale.  Tale  autorizzazione  comprende,  da
parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una
dichiarazione d'impegno a rispettare  le  norme  che  disciplinano  i
controlli ufficiali; 
  1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali  in
conformita' agli articoli 18 e 19 del presente decreto; 
  2) la coltura da  seme  da  ispezionare  deve  essere  ottenuta  da
sementi  sottoposte,  con  risultati   soddisfacenti,   a   controlli
ufficiali a posteriori; 
  3)  una  parte  delle  colture  da  seme  deve  essere  controllata
ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per  una  quota
non inferiore al 5 per cento; 
  4) una parte dei campioni delle partite di sementi  raccolte  dalle
colture da seme deve essere  conservata  per  controlli  ufficiali  a
posteriori e, se del caso, per  controlli  ufficiali  di  laboratorio
relativi all'identita' e alla purezza varietale; 
    b) controlli delle sementi: 
      1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai  laboratori  per
le caratteristiche di commercializzazione  appositamente  autorizzati
con decreto del Ministero di cui  all'articolo  18,  comma  5  e  che
soddisfano le seguenti condizioni: 
  1.1) i  laboratori  dispongono  di  una  persona  incaricata  delle
analisi delle  sementi  direttamente  responsabile  delle  operazioni
tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per
dirigere un  laboratorio  di  controllo  delle  sementi.  Le  persone
incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche
tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati  dal
Ministero o dall'organismo  delegato,  secondo  le  stesse  modalita'
vigenti  per  le  analisi  ufficiali  e  confermate  mediante   esami
ufficiali; 
  1.2) i locali e le attrezzature  dei  laboratori  sono  considerati
ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal
Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le  condizioni  di
cui all'allegato X al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante. I controlli sono eseguiti  secondo  i  metodi  vigenti  a
livello internazionale; 
  1.3) i laboratori sono indipendenti o  appartenenti  ad  una  ditta
sementiera. I laboratori indipendenti  possono  operare  solo  se  in
possesso  di  accreditamento   ISTA   (International   Seed   Testing
Association) per le specie  e  i  metodi  d'analisi  d'interesse.  Il
laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il  controllo
soltanto in ordine a partite di  sementi  prodotte  per  conto  della
ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la
ditta stessa, il richiedente  la  certificazione  e  il  Ministero  o
l'organismo delegato; 
  1.4)  la  prestazione  dei  laboratori,  per  quanto  riguarda   il
controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza del  Ministero
o dell'organismo delegato; 
  1.5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno  il  5
per cento delle partite di sementi  per  le  quali  e'  richiesta  la
certificazione ufficiale viene sottoposta a  controllo  da  parte  di
analisti ufficiali delle sementi; 
  1.6)   il   mantenimento   dell'autorizzazione    e'    subordinato
all'esercizio continuativo dell'attivita' di analisi; 
  1.7) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il  volume  di
attivita' dei laboratori, devono  soddisfare  le  condizioni  fissate
dall'allegato X, in particolare  per  quanto  riguarda  i  metodi  di
analisi, ove non specificato, si deve  fare  riferimento  alle  norme
ISTA in vigore; 
    c) campionamento: 
  1) durante  la  procedura  di  controllo  delle  varieta',  durante
l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame  delle  sementi
commerciali,  i  campioni  sono  prelevati  ufficialmente   o   sotto
sorveglianza  ufficiale  secondo  metodi   adeguati   come   previsto
dall'allegato X. Il campionamento delle sementi,  effettuato  durante
la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente; 
  2) qualora venga eseguito  il  campionamento  delle  sementi  sotto
sorveglianza ufficiale di cui  al  numero  1),  sono  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
  2.1) i campionamenti sono eseguiti  da  campionatori  appositamente
autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di  cui  ai
successivi punti 3), e 4); 
  2.2) i campionatori devono possedere le  necessarie  qualificazioni
tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero  o
dall'organismo delegato secondo le stesse  modalita'  vigenti  per  i
campionatori ufficiali e confermate mediante  esami  ufficiali.  Essi
eseguono  i  campionamenti  secondo  i  metodi  vigenti   a   livello
internazionale; 
      3) i campionatori possono essere: 
  3.1) persone fisiche indipendenti; 
  3.2) alle  dipendenze  di  persone  fisiche  o  giuridiche  le  cui
attivita'   non   comprendono   la   produzione,   la   coltura,   la
trasformazione o il commercio di sementi; 
  3.3)  alle  dipendenze  di  ditte  sementiere.  In   tal   caso   i
campionatori possono eseguire campionamenti soltanto  su  partite  di
sementi  prodotte  per  conto  del  loro  datore  di  lavoro,   salvo
disposizione contraria convenuta tra il loro  datore  di  lavoro,  il
richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato; 
  4)  la  prestazione  dei  campionatori,  per  quanto  riguarda   il
campionamento  delle  sementi,  e'  soggetta  alla  sorveglianza  del
Ministero  o  dell'organismo  delegato.   Qualora   si   proceda   al
campionamento  automatico  occorre  applicare  procedure  adeguate  e
soggette a sorveglianza ufficiale; 
  5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il  5  per
cento  delle  partite  di  sementi  per  le  quali  e'  richiesta  la
certificazione ufficiale viene  sottoposta  a  campionamento  per  il
controllo da parte di campionatori  ufficiali.  Il  campionamento  ai
fini del controllo  non  riguarda  il  campionamento  automatico.  Il
Ministero o l'organismo delegato  confronta  i  campioni  di  sementi
prelevati ufficialmente con quelli, della stessa  partita,  prelevati
sotto sorveglianza ufficiale. 
  2. La sorveglianza sulle attivita' previste dal  presente  articolo
e' esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle  colture
in campo, durante la manipolazione e conservazione  del  prodotto  da
immettere in  commercio  nonche'  mediante  prove  colturali  che  si
eseguono  a  mezzo  di  allevamento  di   campioni.   I   laboratori,
autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati  mediante
specifici controlli di efficacia («test di performance»)  organizzati
dal Ministero o dall'organismo delegato. 
  3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza  di  cui  al
comma 2 da parte dell'organismo  delegato  sia  accertata  una  delle
violazioni di  cui  all'articolo  80,  tale  organismo  trasmette  al
Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle  sanzioni  ivi
previste. 
  4. Gli oneri derivanti dalle attivita' di formazione e sorveglianza
ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del
richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di  cui  all'articolo
82.