Art. 30 
 
   Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale 
 
  1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore  in  campo,  del
titolare  del  laboratorio  di  analisi  e  del  campionatore   delle
disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di
essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la
sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da  sei
mesi ad un anno in considerazione dell'entita'  della  violazione.  I
casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma  sono
indicati nell'allegato X. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo  da
parte dell'ispettore  in  campo,  del  titolare  del  laboratorio  di
analisi e del campionatore delle disposizioni che  disciplinano,  per
ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi,
adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in  ogni  caso,  la
decadenza automatica dell'autorizzazione. 
  3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1  e  2,  la
certificazione della semente e' annullata a  meno  che  possa  essere
dimostrato che la  semente  soddisfa  comunque  tutte  le  condizioni
pertinenti. 
  4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2
da parte dell'organismo delegato all'esecuzione  della  sorveglianza,
quest'ultimo   trasmette   al   Ministero   apposito   verbale    per
l'applicazione delle sanzioni ivi previste.