Art. 30 Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale 1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entita' della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione. 3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. 4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.