Art. 17 Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti 1. I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalita', dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di cui al comma 1. 3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo. 4. Il fornitore registrato deve: a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto all'Allegato II, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale; c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera f) nonche' dei relativi documenti; d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di cui all'articolo 23, comma 5, di ogni varieta' per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione; e) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi: 1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; 2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; 3) l'ubicazione e il numero di piante; 4) il piano e il metodo di coltivazione; 5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria; 6) le operazioni di raccolta; 7) le operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto; 8) l'igiene; 9) l'amministrazione; f) mettere in atto un sistema di tracciabilita', conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attivita' di controllo dei punti critici previsti alla lettera e) e, se necessario, le informazioni riguardanti: 1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi; 2) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati; 3) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale; g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto; h) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario regionale; i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale; l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente. 5. Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. 6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, e' responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.