Art. 17 
 
Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle  piante
  da frutto e delle piante da frutto  destinate  alla  produzione  di
  frutti 
 
  1. I fornitori dei materiali di  moltiplicazione  delle  piante  da
frutto e delle piante da  frutto  devono  essere  sempre  chiaramente
identificati nella loro  funzione  e  ragione  sociale  e  registrati
presso il Servizio fitosanitario  nazionale  nel  Registro  Ufficiale
degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione  degli
articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  2.  Con  provvedimento  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  su  parere  del   Comitato   fitosanitario
nazionale   possono   essere   stabiliti   eventuali   requisiti   di
professionalita',  dotazioni  e  relative  procedure   di   controllo
necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione  dei  materiali
di cui al comma 1. 
  3. Nel  caso  di  reiterazione  di  grave  infrazione  delle  norme
contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta  la
revoca della registrazione di cui al presente articolo. 
  4. Il fornitore registrato deve: 
    a)  rendersi  personalmente  disponibile  o  designare   un'altra
persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale  e
questioni fitosanitarie, per mantenere i  contatti  con  il  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio; 
    b) procedere ad ispezioni  visive  o  ad  accertamenti  analitici
secondo  quanto  previsto  all'Allegato   II,   oppure   secondo   le
indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale; 
    c)  consentire  agli  incaricati   del   Servizio   fitosanitario
regionale competente per territorio  l'accesso  per  l'esecuzione  di
ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei  registri  di
cui alla lettera f) nonche' dei relativi documenti; 
    d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di  cui
all'articolo 23, comma 5,  di  ogni  varieta'  per  cui  si  richiede
l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione; 
    e)  predisporre  durante   la   produzione   dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per  i
generi o le specie pertinenti, inteso a individuare  e  tenere  sotto
controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che
deve essere  mantenuto  a  disposizione  del  Servizio  fitosanitario
regionale competente  per  territorio,  riguarda  almeno  i  seguenti
elementi: 
      1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione
e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; 
      2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il  collocamento  a
dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; 
      3) l'ubicazione e il numero di piante; 
      4) il piano e il metodo di coltivazione; 
      5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria; 
      6) le operazioni di raccolta; 
      7)   le    operazioni    di    condizionamento,    imballaggio,
immagazzinamento e trasporto; 
      8) l'igiene; 
      9) l'amministrazione; 
    f) mettere in atto un sistema di tracciabilita', conformemente al
regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre
anni, la registrazione di tutte le informazioni  sulle  attivita'  di
controllo  dei  punti  critici  previsti  alla  lettera  e)   e,   se
necessario, le informazioni riguardanti: 
      1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati
o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi; 
      2) gli  eventuali  prelievi  di  campioni  per  le  analisi  di
laboratorio ed i relativi risultati; 
      3)  altri  dati  la  cui  registrazione  venga  prescritta  dal
Servizio fitosanitario regionale; 
    g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in  campo,
al campionamento e all'analisi fino a quando i  rispettivi  materiali
di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo  controllo  e
per  un  periodo  di  almeno  tre  anni  dalla  rimozione   o   dalla
commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante  da
frutto; 
    h) collaborare in ogni altro modo con il  Servizio  fitosanitario
regionale; 
    i) dare attuazione a tutte  le  misure  prescritte  dal  Servizio
fitosanitario nazionale; 
    l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali  di
moltiplicazione rimangano identificabili separatamente. 
  5. Le  informazioni  relative  alla  tracciabilita'  devono  essere
aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori
o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali.
Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o  da  persone
professionalmente  impegnate  nella  produzione   di   vegetali,   e'
possibile effettuare una registrazione cumulativa  al  termine  della
campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni  devono  essere
effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. 
  6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi  titolo  materiale  di
propagazione  o  piante,  e'  responsabile  di  quanto  riportato  in
etichetta, nel documento  di  accompagnamento  o  nel  documento  del
fornitore. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.