Art. 6
Ministeri della cultura e del turismo
1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le
parole «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e
audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS
Ministero del turismo
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o
ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le
imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della
cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente,
le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' incrementata complessivamente di
euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d),
capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750
per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.