Art. 6 
 
                Ministeri della cultura e del turismo 
 
  1. Il «Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al Capo XII del Titolo  IV  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero della cultura»; 
    b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  cultura»  e  le
parole «audiovisivo e turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
audiovisivo»; 
    c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente: 
 
                            «CAPO XII-BIS 
                        Ministero del turismo 
 
    Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -  1.  E'
istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato  in  materia  di  turismo,  eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri  o
ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite  dalla
vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
    2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite   le   funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo. 
    Art.  54-ter  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero  cura  la
programmazione, il coordinamento  e  la  promozione  delle  politiche
turistiche nazionali, i rapporti con  le  regioni  e  i  progetti  di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione  europea  e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e
cura altresi' i rapporti  con  le  associazioni  di  categoria  e  le
imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. 
    Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola  in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e  6.  Il  numero  degli  uffici  dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.». 
  3. Le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  della
cultura» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo». Con riguardo  alle  funzioni  in  materia  di  turismo,  le
denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del  turismo»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque  presenti,  rispettivamente,
le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo». 
  4.  La  dotazione  finanziaria  destinata  alle  esigenze  di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' incrementata complessivamente di
euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,  lettera  d),
capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di  euro  441.750
per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.