Art. 7
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo
1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui,
destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' soppressa e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre
dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del
turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della
cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'
individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli del
personale delMinistero. La dotazione organica dirigenziale del
Ministero del turismo e' determinata per le posizioni di livello
generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16,
inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del
turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante due
uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a)
reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione
del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed
informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e
anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i rapporti con
le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di
sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e
integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli
operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi
finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza
sugli enti vigilati dal Ministero.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le
risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente
decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in
servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla
dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 13
gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi
compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai
rispettivi contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito,
gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero
del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai
sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di
destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche
non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo
periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento
economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data
di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al
trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale
importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al
personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e
continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del
lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo
risorse decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia
di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni
organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede con proprio decreto, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, tra
gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del Ministero, delle
risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo
al Ministero del turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica
il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e
nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente
numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del
Ministero del turismo e' stabilito in trenta unita' e, in aggiunta a
detto contingente, il Ministro del turismo puo' procedere
immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta
collaborazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei
regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione
previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del
turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 107
unita' di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di
area seconda, e fino a 13 unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre
pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del
personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero,
che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la
promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito
nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione
del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a
decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a
decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facolta' assunzionali
trasferite dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022
ai sensi dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di
altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai
sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di
quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno
2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di
livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio,
nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori
delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti
adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,
sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il
31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di
controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito
nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita'
sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di
livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti
adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal
coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine e' autorizzata
la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa di euro
1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno
2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro
290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale
e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per assicurare un
adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.