Art. 14 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV  costituiscono,  ai
fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,
un unico Centro di responsabilita' amministrativa, articolato in  due
Centri di costo. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  all'OIV  ed  al
personale della relativa Struttura tecnica permanente, per  le  spese
di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e  dei
Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per  ogni
altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti  Uffici,  nonche'
la gestione delle risorse umane  e  strumentali,  e'  attribuita,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilita'  del  Capo  di  Gabinetto.
Quest'ultimo puo' delegare i  relativi  adempimenti  a  un  dirigente
assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove  ricorrano
le condizioni previste dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero  individuati  per  la
gestione unificata delle spese strumentali. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
                «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
                2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
                3.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
                4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,
          su  proposta  del  dirigente  generale  responsabile,   con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -
          1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
                (Omissis); 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
                «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
          - 1. Al fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
                2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con
          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                3.  I  titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.».