Art. 4 Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi 1. Il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali; b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; d) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici. 2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) pianificazione strategica in materia di infrastrutture di trasporto e governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con gli altri Ministeri competenti e le regioni; b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale; c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore; d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione; e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; f) gestione finanziaria delle risorse destinate al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per le infrastrutture per i combustibili alternativi; g) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE; h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF); l) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne; m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei di competenza; n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento; o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e autostradale, anche avvalendosi delle societa' miste regionali, e programmazione della rete ANAS S.p.a.; b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali; c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, ferma restando l'attivita' di vigilanza tecnica di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito «ANSFISA»); d) attivita' di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed Enti territoriali e societa' miste regionali, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici - finanziari; e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e per piani economici - finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni; f) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti; g) vigilanza sulle modalita' di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie; h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore; i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA; l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA; n) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali e autostradali; o) gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale; p) regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade; q) controllo sulla qualita' del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; r) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a. e degli altri concessionari; s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario; t) approvazione, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale; u) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali; v) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidita' patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari; z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni; aa) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA; bb) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA; cc) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; dd) sviluppo della mobilita' in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica, in raccordo per quanto di competenza con la Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalita' e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario regionale; ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA; b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione; c) attivita' di vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza; d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attivita' in materia di trasporto merci per ferrovia; e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie; f) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura; g) rapporti con organismi di certificazione notificati; h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; i) dismissione delle linee ferroviarie; l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche; o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici opera al servizio dei tre Dipartimenti e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitalee degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro; b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita'; c) coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero, inclusi il monitoraggio della sicurezza informatica, la protezione dei dati e la sicurezza; d) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP); e) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero; f) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133; g) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; h) promozione dell'innovazione digitale nelle attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione; i) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; l) gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e a guida automatica; m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989; n) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore; o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore; p) redazione e diffusione del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis). 3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo' avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi', avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Omissis).». - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. - La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2017. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018. - La legge 18 novembre 2019, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019, n. 272. - Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400): «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».