Art. 4 
 
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto  a
                    rete e i sistemi informativi 
 
  1. Il Dipartimento per  la  programmazione,  le  infrastrutture  di
trasporto a rete e i sistemi informativi e' articolato nelle seguenti
direzioni generali: 
    a)  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,   la
pianificazione e i progetti internazionali; 
    b) Direzione generale per  le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali; 
    c) Direzione  generale  per  il  trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie; 
    d)  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,   i   sistemi
informativi e statistici. 
  2. La  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,  la
pianificazione  e  i  progetti   internazionali,   supporta   i   tre
Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche
d'intesa  con  le   competenti   direzioni   generali   degli   altri
Dipartimenti, svolge le funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a) pianificazione strategica  in  materia  di  infrastrutture  di
trasporto e governo del territorio, previo coordinamento  e  raccordo
con gli altri Ministeri competenti e le regioni; 
    b)  pianificazione  dell'articolazione  territoriale  delle  reti
infrastrutturali di rilevanza nazionale; 
    c) piani di  investimento  e  analisi  economiche  relative  alle
infrastrutture di settore; 
    d)  programmazione  degli  interventi  di  settore   e   relative
procedure di approvazione; 
    e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura  tecnica  di
missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; 
    f)  gestione  finanziaria  delle  risorse  destinate   al   piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia  elettrica  (P.N.I.R.E)  e  per  le  infrastrutture   per   i
combustibili alternativi; 
    g) coordinamento con la  programmazione  economica  nazionale  in
ambito CIPE; 
    h) gestione applicativa e  supporto  allo  sviluppo  del  Sistema
informativo per il monitoraggio e  la  pianificazione  dei  trasporti
(SIMPT),   in   raccordo   con   la   Direzione   generale   per   la
digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; 
    i) coordinamento e monitoraggio  dello  sviluppo  della  rete  di
trasporto transeuropea e dei  corridoi  multimodali  e  del  relativo
Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF); 
    l) piani e programmi di sviluppo  e  assetto  del  territorio  in
ambito urbano e nelle aree interne; 
    m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei  di
competenza; 
    n) esercizio dei compiti relativi  ai  segretariati  tecnici  dei
programmi europei affidati all'Italia ed alla  conseguente  attivita'
di gestione e pagamento; 
    o)  promozione,  nell'ambito  delle   intese   istituzionali   di
programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; 
    p)    adempimenti    tecnici    ed    amministrativi     relativi
all'espletamento  delle  procedure   di   localizzazione   di   opere
infrastrutturali di rilievo nazionale; 
    q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  3. La Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali svolge le  funzioni  di  competenza
del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)   funzione    di    concedente,    indirizzo    e    vigilanza
amministrativo-contabile della rete stradale  e  autostradale,  anche
avvalendosi delle societa' miste regionali,  e  programmazione  della
rete ANAS S.p.a.; 
    b) predisposizione del contratto di programma con ANAS  S.p.a.  e
relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali; 
    c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa  e  controllo
operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori  delle  infrastrutture  viarie
appartenenti alla  rete  nazionale,  ferma  restando  l'attivita'  di
vigilanza  tecnica  di  competenza  dell'Agenzia  nazionale  per   la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali (di seguito «ANSFISA»); 
    d) attivita' di predisposizione, gestione  e  monitoraggio  degli
atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed Enti  territoriali  e  societa'
miste regionali, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di
concessione e dei relativi piani economici - finanziari; 
    e) predisposizione dei bandi di gara,  convenzioni  e  per  piani
economici - finanziari  per  l'affidamento  di  nuove  concessioni  a
pedaggio e i rinnovi delle concessioni; 
    f) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle
infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti; 
    g) vigilanza sulle modalita' di affidamento, sull'esecuzione  dei
lavori  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  contrattuali,   con
particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie; 
    h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali  ed  europei
nel  settore  delle   reti   di   trasporto   viario,   compresa   la
partecipazione ai  negoziati  per  la  elaborazione  della  normativa
europea di settore; 
    i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilita' di  interesse  statale  e  locale,
ferme restando le competenze di ANSFISA; 
    l) istruttoria relativa ai procedimenti  di  competenza  ai  fini
dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; 
    m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza
statale ai  fini  della  programmazione,  del  monitoraggio  e  della
vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza,  ferme  restando  le
competenze di ANSFISA; 
    n) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche  europee  in
materia di infrastrutture stradali e autostradali; 
    o)  gestione  e  assegnazione   delle   risorse   relative   alle
infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale; 
    p) regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti  agli
enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade; 
    q) controllo sulla qualita' del servizio  autostradale  anche  ai
fini  dell'aggiornamento  annuale  delle  tariffe  dei  concessionari
autostradali; 
    r) analisi degli investimenti e vigilanza  sull'esecuzione  degli
stessi da parte di ANAS S.p.a. e degli altri concessionari; 
    s) analisi dei piani tariffari e predisposizione  della  proposta
annuale di adeguamento tariffario; 
    t) approvazione, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalle
convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori  inerenti
la rete stradale e autostradale di interesse nazionale; 
    u) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e degli investimenti
effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali; 
    v)  monitoraggio  della  gestione  economica  e  finanziaria  dei
concessionari e dei parametri di solidita'  patrimoniale  e  verifica
dell'andamento finanziario degli investimenti  e  delle  manutenzioni
inserite nei piani economici finanziari; 
    z)  predisposizione  degli  atti  per  l'aggiornamento   e/o   la
revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni; 
    aa) adozione dei provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  dei
concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA; 
    bb) vigilanza sull'adozione,  da  parte  dei  concessionari,  dei
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
stradale e autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA; 
    cc) procedimenti in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
    dd) sviluppo della mobilita' in bicicletta e realizzazione  della
rete nazionale di percorribilita' ciclistica, in raccordo per  quanto
di competenza con la Direzione generale per il trasporto stradale  di
persone e cose e per la logistica e l'intermodalita' e  la  Direzione
generale per il trasporto  pubblico  locale,  la  mobilita'  pubblica
sostenibile e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario
regionale; 
    ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di
competenza. 
  4. La Direzione generale  per  il  trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie svolge  le  funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a)  attivita'   di   vigilanza   sull'attuazione   dell'atto   di
concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando
le competenze di ANSFISA; 
    b) contratti di programma, investimenti e servizi con il  gestore
della  rete  ferroviaria  nazionale  e   vigilanza   sulla   relativa
attuazione; 
    c)  attivita'  di   vigilanza   sull'attuazione   dei   programmi
infrastrutturali di settore e  delle  infrastrutture  strategiche  di
settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza; 
    d)  contratto  di  servizio  per  il  trasporto  ferroviario   di
passeggeri  a  media   e   lunga   percorrenza   e   regolamentazione
dell'attivita' in materia di trasporto merci per ferrovia; 
    e) rilascio, revoca, sospensione  e  riesame  quinquennale  delle
licenze alle imprese ferroviarie; 
    f) interoperabilita' ferroviaria e  normativa  tecnica,  riferita
all'esercizio e all'infrastruttura; 
    g) rapporti con organismi di certificazione notificati; 
    h)  rapporti  con  gli  organismi  dell'Unione  europea  per   la
definizione delle norme di settore e delle  specifiche  tecniche  per
l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; 
    i) dismissione delle linee ferroviarie; 
    l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario; 
    m) procedimenti  in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
    n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128,  in  materia  di
ferrovie storiche e turistiche; 
    o) istruttoria relativa ai procedimenti  di  competenza  ai  fine
dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; 
    p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  5.  La  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,  i  sistemi
informativi e statistici opera al servizio dei tre Dipartimenti e del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  e  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita': 
    a)  trasformazione  digitale,  riorganizzazione   dei   processi,
promozione dei principi  dell'amministrazione  digitalee  degli  open
data e  definizione  degli  indirizzi  per  la  digitalizzazione,  in
coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale,  in  raccordo
con le strutture di diretta collaborazione del Ministro; 
    b) attuazione delle disposizioni del Codice  dell'amministrazione
digitale, con particolare riferimento  all'accesso  telematico  e  al
riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita'; 
    c)  coordinamento  strategico,   pianificazione,   progettazione,
sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica,  delle
reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei  servizi  web,
dei flussi informativi del Ministero, inclusi il  monitoraggio  della
sicurezza informatica, la protezione dei dati e la sicurezza; 
    d)  gestione  dell'Archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche (AINOP); 
    e) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei  sistemi
informativi gestiti dagli uffici del Ministero; 
    f)  supporto  tecnico-operativo   alle   strutture   di   diretta
collaborazione  del  Ministro  coinvolte  nella  definizione  e   nel
monitoraggio delle attivita' di cyber security,  comprese  quelle  di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65  e  alla  legge  18
novembre 2019, n. 133; 
    g) coordinamento, sviluppo integrato  e  gestione  tecnica  delle
applicazioni e dei siti internet istituzionali del  Ministero  e  del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    h)  promozione  dell'innovazione  digitale  nelle  attivita'   di
competenza del Ministero in raccordo  con  le  strutture  di  diretta
collaborazione  del  Ministro   che   monitorano   il   processo   di
digitalizzazione; 
    i) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico,
consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; 
    l) gestione dell'osservatorio per  le  Smart  Road  e  i  veicoli
connessi e a guida automatica; 
    m) funzioni di ufficio  di  statistica  del  Ministero  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989; 
    n)  attivita'  di  studio  finalizzata  alla  elaborazione  e  al
recepimento della normativa europea  in  materia  di  statistiche  di
settore; 
    o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore; 
    p)   redazione   e   diffusione   del   Conto   nazionale   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'art.  214,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art.  214  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis). 
              3. Per  le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144  e
          dall'art. 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
          228. 
              (Omissis).». 
              - Per la legge 21 dicembre  2001,  n.  443  (Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. 
              - La legge 9 agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego
          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
          aree di particolare pregio naturalistico  o  archeologico),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
          2017. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018. 
              - La legge 18 novembre 2019,  n.  133  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
          perimetro   di   sicurezza   nazionale   cibernetica),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20  novembre  2019,
          n. 272. 
              - Si  riporta  l'art.  3,  del  decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema  statistico
          nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale
          di statistica, ai sensi dell'art. 24  della  L.  23  agosto
          1988, n. 400): 
              «Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   anche   il   coordinamento,   il   collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.».