Art. 5 Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 1. Il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali; b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; c) Direzione generale del personale e degli affari generali; d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. 2. La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche; b) attivita' di manutenzione, costruzione e ampliamento degli immobili adibiti a uffici pubblici, nonche' di quelli delle Forze armate e di polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche; c) pianificazione e sviluppo delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche; d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali; e) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deputata all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie; i) disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita'; l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso; m) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; n) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; o) gestione dei programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana (PRUSST), contratti di quartiere; p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza; q) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all'articolo 47, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; s) gestione del «Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare», di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; t) gestione del fondo per la progettazione degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; v) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia, riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo; z) attivita' per la salvaguardia di Venezia; aa) interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio; bb) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443. cc) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori; b) rapporti con l'Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici; e) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici; f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo; h) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei tre dipartimenti e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio; b) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie; c) relazioni sindacali; d) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; e) trattamento economico e pensionistico del personale; f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale; g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari; h) servizio ispettivo in materia di personale; i) supporto al datore di lavoro per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali del Ministero; m) individuazione delle coperture finanziare per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei tre Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri; n) per quanto di competenza, aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412; o) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento; p) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico e della biblioteca del Ministero; r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso; s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici. 5. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento; d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonche' vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonche' adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166; e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381; f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale; g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle loro derivazioni; h) programmazione e monitoraggio degli investimenti di grandi infrastrutture idriche e delle relative opere di derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccita' e alluvionali; i) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) attivita' concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche; n) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione; o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita' di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza; p) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici (DSIS) e relativa gestione applicativa; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45: «Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. (Omissis).». - Si riporta l'art. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: a) alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della condizione abitativa; e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.». - Si riporta l'art. 47, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; «Art. 47 (Alte professionalita' esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). - (Omissis). 1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. 1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice civile, e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo. 1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, ferma restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo. 1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. 1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». - Si riporta l'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. Comma 437. 437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).». - Si riporta l'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1. . 1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, e' ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.». - Si riporta l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. (Omissis).». - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. - Si riporta l'art. 216, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'art. 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. 10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato art. 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il regime di cui all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. 14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'art. 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio richiesto. 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236. 21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'art. 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con la funzione di responsabile unico del procedimento. 22. Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 209, comma 16, si applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'art. 153 ovvero dell'art. 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita' economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e' riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. 24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu' ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'art. 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. 25. All'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice. 26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'art. 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti. 27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. 27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui all'art. 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 168. 27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. 27-septies. Con riferimento all'art. 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'art. 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. 27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.». - La legge 16 febbraio 1967, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967. - La legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991. - Per l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 8. - Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584: «Art. 1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. (Omissis).». - Si riporta l'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): «Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - (Omissis). 4-bis. Con il regolamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.». - Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche): «Art. 5. In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.». - Si riporta l'art. 158, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 158 (Opere e interventi per il trasferimento di acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui all'art. 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi. 2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.».