Art. 5 
 
 Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento per le  opere  pubbliche,  le  risorse  umane  e
strumentali e' articolato nelle seguenti direzioni generali: 
    a) Direzione generale per l'edilizia statale e  abitativa  e  gli
interventi speciali; 
    b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e
la vigilanza sulle grandi opere; 
    c) Direzione generale del personale e degli affari generali; 
    d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. 
  2. La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa  e  gli
interventi speciali svolge le funzioni di  competenza  del  Ministero
nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) realizzazione di opere pubbliche di  competenza  statale,  ivi
compresi  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  penitenziaria,
demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche; 
    b) attivita' di manutenzione,  costruzione  e  ampliamento  degli
immobili adibiti a uffici pubblici, nonche'  di  quelli  delle  Forze
armate e di polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per  la  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici,  da  attuarsi   attraverso   i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche; 
    c)  pianificazione  e  sviluppo  delle  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche; 
    d) supporto alle amministrazioni  pubbliche,  anche  locali,  per
l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche  attraverso  i
provveditorati interregionali; 
    e)  attivita'  tecnico-amministrativa  per  l'espletamento  delle
funzioni  statali  di  competenza  del  Ministero,  funzionali   alla
definizione dei criteri per l'individuazione delle  zone  sismiche  e
delle norme tecniche per le costruzioni, su  proposta  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
    f) interventi per  la  ricostruzione  dei  territori  colpiti  da
eventi sismici, in coordinamento con la  struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri deputata all'esercizio delle  funzioni  di
cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45; 
    g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; 
    h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e  cooperative
edilizie; 
    i) disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica  e
dell'espropriazione per pubblica utilita'; 
    l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e  supporto
agli enti locali ed alle regioni nella individuazione  e  repressione
dello stesso; 
    m) monitoraggio e raccolta dati sul  fenomeno  della  repressione
delle violazioni urbanistiche e  coordinamento  dell'attivita'  delle
commissioni per l'uso della forza pubblica; 
    n) osservatorio  nazionale  della  condizione  abitativa  di  cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    o) gestione dei programmi di riqualificazione urbana  concernenti
il recupero del patrimonio edilizio e  delle  relative  politiche  di
incentivazione, societa' di trasformazione urbana (PRUSST), contratti
di quartiere; 
    p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza; 
    q) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; 
    r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all'articolo 47, comma
1-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    s) gestione del «Programma innovativo nazionale per  la  qualita'
dell'abitare», di cui all'articolo  1,  comma  437,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
    t) gestione del fondo per la progettazione degli enti  locali  di
cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui all'articolo 4,
comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
    v) politiche sostenibili  nel  campo  dell'edilizia,  riguardanti
l'efficientamento    energetico,    l'eliminazione    di     barriere
architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo; 
    z) attivita' per la salvaguardia di Venezia; 
    aa) interventi connessi a  Roma  Capitale  e  al  Giubileo  fuori
Lazio; 
    bb) procedimenti in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
    cc) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di
competenza. 
  3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti  pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere svolge le  funzioni  di  competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori; 
    b) rapporti con l'Autorita' nazionale  anti-corruzione  (ANAC)  e
con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi
e forniture; 
    c) indirizzo e  regolazione  nazionale  e  coordinamento  con  la
normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture; 
    d) supporto e consulenza in  materia  di  contratti  pubblici  ad
amministrazioni ed enti pubblici; 
    e)  attivita'  di  studio  finalizzata  alla  elaborazione  e  al
recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici; 
    f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con
la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi
e statistici; 
    g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla  disciplina
di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ai  sensi
dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo; 
    h) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; 
    i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  4. La Direzione generale del  personale  e  degli  affari  generali
opera al servizio dei  tre  dipartimenti  e  svolge  le  funzioni  di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) supporto e coordinamento per la redazione e  per  la  gestione
del bilancio; 
    b) sviluppo di  politiche  per  il  personale,  per  favorire  il
benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al  mobbing
e alle condotte discriminatorie; 
    c) relazioni sindacali; 
    d) trattamento giuridico del personale, reclutamento,  formazione
e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza  e
del personale non  dirigenziale,  della  matricola  e  dei  fascicoli
personali; 
    e) trattamento economico e pensionistico del personale; 
    f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della  legge
16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche  dati  per
la gestione del personale; 
    g)  gestione  del   contenzioso   del   lavoro   e   procedimenti
disciplinari; 
    h) servizio ispettivo in materia di personale; 
    i) supporto al datore di lavoro per le attivita' di prevenzione e
sicurezza del luogo di lavoro; 
    l) gestione  delle  procedure  amministrativo-contabili  relative
alle   attivita'   strumentali,   alle   attivita'   contrattuali   e
convenzionali del Ministero; 
    m) individuazione delle coperture finanziare per  gli  interventi
di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio
dell'impiego delle risorse disponibili,  e  supporto  alle  direzioni
generali dei  tre  Dipartimenti,  anche  attraverso  il  rilascio  di
pareri; 
    n) per quanto di competenza,  aggiornamento  dell'anagrafe  delle
prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
    o)  rilascio  al  personale  di  tessere   di   servizio   e   di
riconoscimento; 
    p) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento  dei
servizi  di  libera  circolazione  e   polizia   stradale,   di   cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 e successive modificazioni; 
    q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il  pubblico  e
della biblioteca del Ministero; 
    r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero  e
regolamentazione del loro uso; 
    s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici. 
  5. La Direzione generale per le dighe e le  infrastrutture  idriche
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
    a)  approvazione  tecnica  dei   progetti   e   vigilanza   sulla
costruzione e sulle  operazioni  di  controllo  che  i  gestori  e  i
concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle  dighe
in   invaso   sperimentale   aventi   le   caratteristiche   indicate
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di
seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti  previsti  dalla
normativa di settore; 
    b)   approvazione   tecnica   dei   progetti   di    manutenzione
straordinaria  e  ristrutturazione,  vigilanza  sulle  operazioni  di
controllo che i gestori e i concessionari sono  tenuti  ad  espletare
sul funzionamento delle grandi dighe in  esercizio,  e  adozione  dei
provvedimenti previsti dalla normativa di settore; 
    c) istruttoria tecnica e approvazione delle  rivalutazioni  delle
condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica  delle  grandi
dighe  e  approvazione  dei  relativi  progetti  di  miglioramento  e
adeguamento; 
    d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e
di adduzione all'utilizzazione, nonche' vigilanza sulla costruzione e
sulle operazioni di controllo e di manutenzione che  i  gestori  e  i
concessionari  sono  tenuti  ad  espletare,  nonche'   adozione   dei
provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'articolo  6,  comma
4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166; 
    e)  approvazione  tecnica  dei   progetti   e   vigilanza   sulla
costruzione e sulle operazioni  di  controllo  delle  opere  affidate
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica del  22  marzo  1974,  n.
381; 
    f) istruttoria tecnica e parere di  competenza  sui  progetti  di
gestione degli invasi nell'ambito del  procedimento  di  approvazione
regionale; 
    g)  programmazione  e   monitoraggio   degli   investimenti   per
l'incremento  della  sicurezza  delle  grandi  dighe  e  delle   loro
derivazioni; 
    h) programmazione e monitoraggio  degli  investimenti  di  grandi
infrastrutture idriche e delle relative opere di derivazione  per  il
contrasto ai fenomeni di siccita' e alluvionali; 
    i) procedimenti  in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
    l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro  nel  settore
idrico, per le materie di competenza ai sensi dell'articolo  158  del
codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
    m) attivita' concernenti l'emanazione della normativa  tecnica  e
tecnico-amministrativa  in  materia  di  dighe  e  di  infrastrutture
idriche ed elettriche; 
    n) supporto e assistenza tecnica  alle  componenti  del  Servizio
nazionale  della  Protezione  civile  in  materia  di  dighe   e   di
infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione; 
    o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita'  di  bacino
distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni  nelle  materie
di competenza; 
    p) supporto allo sviluppo del sistema informativo  relativo  alle
grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione
generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e  statistici
(DSIS) e relativa gestione applicativa; 
    q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e
le infrastrutture idriche  gli  uffici  tecnici  per  le  dighe,  che
costituiscono articolazioni territoriali  del  Ministero  di  livello
dirigenziale non generale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 18-bis, comma 1, del  decreto-legge
          9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e
          del 2017), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45: 
              «Art.  18-bis   (Realizzazione   del   progetto   "Casa
          Italia"). - 1. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          dell'azione strategica del  Governo  connesse  al  progetto
          'Casa  Italia',  nonche'  le  funzioni   di   indirizzo   e
          coordinamento  dell'operato  dei   soggetti   istituzionali
          competenti  per   le   attivita'   di   ripristino   e   di
          ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi  di
          origine  naturale  o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo,
          successive agli interventi di protezione civile. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  59,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59): 
              «Art. 59 (Funzioni mantenute allo  Stato).  -  1.  Sono
          mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: 
                a) alla determinazione dei principi e delle finalita'
          di carattere generale e unitario  in  materia  di  edilizia
          residenziale pubblica, anche  nel  quadro  degli  obiettivi
          generali delle politiche sociali; 
                b) alla definizione dei livelli minimi  del  servizio
          abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica; 
                c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri
          enti locali interessati, all'elaborazione di  programmi  di
          edilizia residenziale pubblica aventi interesse  a  livello
          nazionale; 
                d)   alla   acquisizione,   raccolta,   elaborazione,
          diffusione  e  valutazione  dei   dati   sulla   condizione
          abitativa; a tali fini e'  istituito  l'Osservatorio  della
          condizione abitativa; 
                e)  alla  definizione  dei   criteri   per   favorire
          l'accesso al mercato delle locazioni dei  nuclei  familiari
          meno abbienti e agli  interventi  concernenti  il  sostegno
          finanziario al reddito.». 
              - Si riporta l'art. 47, comma  1-bis  e  seguenti,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58; 
              «Art. 47 (Alte professionalita' esclusivamente tecniche
          per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
          tutela   dei   crediti   delle   imprese   sub-affidatarie,
          sub-appaltatrici e sub-fornitrici). - (Omissis). 
              1-bis. Al fine di  garantire  il  rapido  completamento
          delle opere  pubbliche  e  di  tutelare  i  lavoratori,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo  denominato  "Fondo
          salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento  di  un
          contributo pari allo 0,5 per cento del valore  del  ribasso
          offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti  pubblici
          di lavori, nel caso di importo  a  base  d'appalto  pari  o
          superiore a euro 200.000, e di  servizi  e  forniture,  nel
          caso di importo a base d'appalto pari o  superiore  a  euro
          100.000. Il predetto contributo rientra tra gli  importi  a
          disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
          predisposto  dalla  stessa  al  termine  di  aggiudicazione
          definitiva.  Le  risorse  del  Fondo   sono   destinate   a
          soddisfare, nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i
          crediti    insoddisfatti    dei    sub-appaltatori,     dei
          sub-affidatari   e   dei   sub-fornitori   nei    confronti
          dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso   di   affidamento   a
          contraente generale, dei  suoi  affidatari,  sub-fornitori,
          sub-appaltatori,   sub-affidatari,   quando   questi   sono
          assoggettati a  procedura  concorsuale,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
          contraente  generale,  entro  trenta  giorni   dalla   data
          dell'aggiudicazione definitiva,  provvedono  al  versamento
          del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per  la
          successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non  impegnate
          in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in  quello
          successivo. 
              1-ter.  I  sub-appaltatori,  i   sub-affidatari   e   i
          sub-fornitori, al fine di ottenere il  pagamento  da  parte
          del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
          di apertura della procedura concorsuale e alla stessa  data
          insoddisfatti,   devono   trasmettere   all'amministrazione
          aggiudicatrice   ovvero   al   contraente    generale    la
          documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
          ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice   ovvero   il
          contraente  generale,  svolte   le   opportune   verifiche,
          certifica  l'esistenza  e  l'ammontare  del  credito.  Tale
          certificazione   e'   trasmessa    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  costituisce  prova  del
          credito nei confronti del Fondo  ed  e'  inopponibile  alla
          massa  dei  creditori  concorsuali.  Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  accertata  la  sussistenza
          delle condizioni per il  pagamento  dei  crediti,  provvede
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in  favore  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
          beneficiari del fondo verso  l'appaltatore,  il  contraente
          generale o l'affidatario  del  contraente  generale  e,  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice  civile,
          e' preferito ai sub-appaltatore, al  sub-affidatario  o  al
          sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
          della procedura concorsuale,  fino  all'integrale  recupero
          della somma pagata. L'eventuale  pendenza  di  controversie
          giurisdizionali in merito ai crediti  dei  beneficiari  del
          Fondo  verso  l'appaltatore,  il  contraente   generale   o
          l'affidatario  del  contraente  generale  non  e'  ostativa
          all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  da  parte   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  la  sussistenza
          delle   condizioni   di   regolarita'   contributiva    del
          richiedente attraverso il documento  unico  di  regolarita'
          contributiva,   in   mancanza   delle    stesse,    dispone
          direttamente il  pagamento  delle  somme  dovute,  entro  i
          limiti  della  capienza  del  Fondo   salva-opere   ed   in
          proporzione della misura del credito certificato  liquidata
          al richiedente stesso, in favore degli enti  previdenziali,
          assicurativi,  compresa  la  cassa  edile,  ai  sensi   del
          combinato disposto dell'art.  31,  commi  3  e  8-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Prima
          dell'erogazione   delle   risorse   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e,  nell'ipotesi  di
          inadempienze,  provvede  direttamente   al   pagamento   in
          conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
          impregiudicata  la  possibilita'  per  il  beneficiario  di
          accedere  alle  risorse  del  Fondo  ove  abbia   ottenuto,
          rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione  o
          rateizzazione  del  pagamento  ovvero   abbia   aderito   a
          procedure   di   definizione   agevolata   previste   dalla
          legislazione  vigente.  Resta  altresi'  impregiudicata  la
          prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei  confronti
          dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. 
              1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
          riferimento alle gare effettuate dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di
          entrata  in  vigore,  sono   individuati   i   criteri   di
          assegnazione delle risorse e  le  modalita'  operative  del
          Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
          l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione,  a
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi  e  di  terzieta',  scelti  mediante
          gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione  sono
          posti a carico del Fondo. 
              1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte  dalla
          data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
          in vigore, ferma restando l'applicabilita'  del  meccanismo
          generale  di  cui  al  comma  1-bis,   sono   appositamente
          stanziati sul Fondo salva-opere  12  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e 33,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
          all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
          di cui  al  presente  comma,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' previste dai  commi  da  1-bis  a  1-quater,  nei
          limiti delle risorse del Fondo. 
              1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  da   1-bis   a
          1-quinquies non si  applicano  alle  gare  aggiudicate  dai
          comuni, dalle citta' metropolitane, dalle  province,  anche
          autonome, e dalle regioni. 
              1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies,  pari
          a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a  33,5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede: 
                a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di parte corrente di  cui  al  comma  5
          dell'art. 34-ter della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.  1,
          comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare
          sulla quota parte del fondo attribuita al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  437,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. Comma 437. 
              437. Al fine di concorrere alla riduzione  del  disagio
          abitativo con particolare riferimento alle periferie  e  di
          favorire lo scambio tra  le  varie  realta'  regionali,  e'
          promosso il Programma innovativo nazionale per la  qualita'
          dell'abitare,  di  seguito   denominato   «Programma».   Il
          Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare  il
          patrimonio destinato all'edilizia residenziale  sociale,  a
          rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a   incrementare
          l'accessibilita',   la   sicurezza   dei   luoghi   e    la
          rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici,  nonche'
          a migliorare la coesione sociale e la qualita'  della  vita
          dei   cittadini,   in   un'ottica   di   sostenibilita'   e
          densificazione, senza consumo di nuovo suolo  e  secondo  i
          principi e  gli  indirizzi  adottati  dall'Unione  europea,
          secondo  il  modello  urbano  della  citta'   intelligente,
          inclusiva e sostenibile (Smart City).». 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1079,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. . 
              1079. Nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per la
          progettazione   degli    enti    locali,    destinato    al
          cofinanziamento   della   redazione   dei    progetti    di
          fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi
          degli  enti  locali  per  opere  destinate  alla  messa  in
          sicurezza  di  edifici  e  strutture  pubbliche,  con   una
          dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal
          2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,
          comma  140,  della  legge  11  dicembre   2016,   n.   232,
          relativamente alla  quota  affluita,  con  il  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  luglio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
          2017,  allo  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  capitolo  7008,  per  gli
          interventi finanziati con il Fondo per la progettazione  di
          fattibilita'  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese,  e'  ridotta  di
          5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 7,  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55: 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
              7. Alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
              (Omissis).». 
              - Per la legge 21 dicembre  2001,  n.  443  (Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. 
              - Si riporta l'art. 216, del citato decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel
          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui
          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e
          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai
          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
              1-bis.   Per   gli   interventi   ricompresi   tra   le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.   163,   gia'   inseriti   negli   strumenti   di
          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i
          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina
          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 
              2.  Fino  all'approvazione  del  Piano   Generale   dei
          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro
          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di
          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13
          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e
          strategica. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
              4. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,
          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione
          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente
          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi
          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
              4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma  1,  quarto
          periodo, non  si  applica  per  le  opere  i  cui  progetti
          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo
          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              5. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  24,   comma   2,   si   applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'art.  24,  comma  8,  continuano  ad  applicarsi  i
          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della
          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
              7. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli
          istituti  archeologici  universitari  e  dei  soggetti   in
          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e
          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta
          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 
              8. Fino all'adozione  dell'atto  di  cui  all'art.  31,
          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              9.  Fino  all'adozione  delle  linee   guida   previste
          dall'art. 36, comma  7,  l'individuazione  degli  operatori
          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate
          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul
          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non
          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti
          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a
          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti
          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
              10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema  di
          qualificazione delle stazioni appaltanti  di  cui  all'art.
          38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
          l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'art.  33-ter   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art.
          73, comma 4, gli avvisi  e  i  bandi  devono  anche  essere
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5,  del  citato  art.  73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il  regime
          di cui all'art. 66, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  nel  testo  applicabile  fino  alla
          predetta data, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7,  comma  7,
          del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 
              12. Fino alla adozione della disciplina in  materia  di
          iscrizione all'Albo di  cui  all'art.  78,  la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche  dati  istituite
          presso le  amministrazioni  detentrici  delle  informazioni
          inerenti  ai  requisiti   dei   commissari,   le   stazioni
          appaltanti    verificano,    anche    a    campione,     le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
              13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'art. 81, comma 2,  le  stazioni  appaltanti  e  gli
          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass
          istituita presso l'ANAC. 
              14. Fino all'adozione del regolamento di  cui  all'art.
          216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui alla Parte  II,  Titolo
          III, nonche' gli  allegati  e  le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207. 
              15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'art. 89, comma  11,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80. 
              16. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  102,  comma   8,   si   applicano   le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'art. 111, comma  1,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
              18.  Fino  all'adozione  delle   linee   di   indirizzo
          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e
          scolastica di  cui  all'art.  144,  comma  2,  le  stazioni
          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche
          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio
          richiesto. 
              19. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'art.  159,  comma  4,  si  applicano  le  procedure
          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
          novembre 2012, n. 236. 
              21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'art. 196,
          comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei  lavori
          i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati
          in  relazione  all'opera  da  dirigere  e   il   ruolo   di
          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti
          dall'art. 216 del decreto del Presidente del  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con
          la funzione di responsabile unico del procedimento. 
              22. Le procedure di arbitrato di cui  all'art.  209  si
          applicano anche alle controversie  su  diritti  soggettivi,
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al
          medesimo art. 209, comma 1, per i quali i  bandi  o  avvisi
          siano stati pubblicati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto  di  cui  all'art.  209,  comma  16,  si
          applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,  del
          decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
              23. I progetti preliminari relativi alla  realizzazione
          di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita'
          riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'art.  153
          ovvero dell'art. 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006
          n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la  dichiarazione
          di pubblico interesse, non ancora approvati  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  codice,  sono  oggetto  di
          valutazione di fattibilita' economica e  finanziaria  e  di
          approvazione da parte dell'amministrazione ai  sensi  delle
          norme  del  presente  codice.   La   mancata   approvazione
          determina  la  revoca  delle  procedure  avviate  e   degli
          eventuali soggetti promotori, ai quali e'  riconosciuto  il
          rimborso   dei   costi   sostenuti   e   documentati    per
          l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti,
          relativi  allo  studio  di  impatto  ambientale   ed   alla
          localizzazione urbanistica. 
              24. Al fine di consentire lo svolgimento, con  la  piu'
          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui
          all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.  220,
          e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia
          di   affidamento   del   servizio   pubblico   radiofonico,
          televisivo  e  multimediale,  all'art.  49,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6
          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2016". All'art. 49-ter del decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177, e successive modificazioni,  il  rinvio  agli
          articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163, si intende  riferito,  rispettivamente,  agli
          articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. 
              25. All'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto  legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e
          93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici  di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  si  intende
          riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e
          3, del presente codice. 
              26. Fino all'adozione delle direttive generali  di  cui
          all'art. 1, comma 7, si applicano le  disposizioni  di  cui
          agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              27.  Le  procedure  per  la  valutazione   di   impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
              27-bis.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
          al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
          alla predetta data,  si  applica,  altresi',  la  specifica
          disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5,  del
          medesimo decreto legislativo. 
              27-ter.  Ai  contratti   di   lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'art. 133, commi 3 e  6,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              27-quater. Per le opere di  urbanizzazione  a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
              27-quinquies.  Alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte III, nonche' di cui all'art.  46-bis,
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo  periodo,  ferma
          restando la durata massima di dodici anni,  il  periodo  di
          affidamento viene determinato ai sensi  dei  commi  1  e  2
          dell'art. 168. 
              27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute
          o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  e  il  cui  bando  e'
          pubblicato entro il 31 dicembre 2019,  il  concedente  puo'
          avviare  le  procedure  di  gara  per  l'affidamento  della
          concessione  anche   sulla   base   del   solo   fabbisogno
          predisposto dal  medesimo  concedente,  limitatamente  agli
          interventi  di  messa  in   sicurezza   dell'infrastruttura
          esistente. 
              27-septies. Con riferimento all'art.  24,  comma  3,  i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
              27-octies. Nelle more dell'adozione, entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a)  e
          b), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
          un regolamento unico recante  disposizioni  di  esecuzione,
          attuazione e integrazione del  presente  codice,  le  linee
          guida e i decreti adottati in attuazione  delle  previgenti
          disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5,
          36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma  4,
          147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,  rimangono  in  vigore  o
          restano efficaci fino alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili
          con il presente codice e non  oggetto  delle  procedure  di
          infrazione  nn.  2017/2090  e  2018/2273.  Ai   soli   fini
          dell'archiviazione delle citate  procedure  di  infrazione,
          nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono
          autorizzati a modificare rispettivamente  i  decreti  e  le
          linee guida adottati in materia. Il  regolamento  reca,  in
          particolare,  disposizioni  nelle  seguenti   materie:   a)
          nomina, ruolo e compiti del responsabile del  procedimento;
          b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica
          del progetto; c)  sistema  di  qualificazione  e  requisiti
          degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
          procedure di affidamento e realizzazione dei  contratti  di
          lavori, servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle
          soglie   comunitarie;   e)   direzione   dei    lavori    e
          dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti  di  lavori,
          servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g)
          collaudo e verifica  di  conformita';  h)  affidamento  dei
          servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria   e
          relativi requisiti degli  operatori  economici;  i)  lavori
          riguardanti i beni culturali. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  regolamento  cessano   di   avere
          efficacia le linee guida di  cui  all'art.  213,  comma  2,
          vertenti  sulle  materie  indicate  al  precedente  periodo
          nonche' quelle che  comunque  siano  in  contrasto  con  le
          disposizioni recate dal regolamento. 
              27-novies. Le proroghe della dichiarazione di  pubblica
          utilita'  e  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   in
          scadenza  su   progetti   gia'   approvati   dal   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
          base al previgente decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163,   sono    approvate    direttamente    dal    soggetto
          aggiudicatore. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti entro il 31 dicembre di ciascun  anno  rende  una
          informativa al CIPE in merito alle  proroghe  disposte  nel
          corso  dell'anno  e  ai  termini  in   scadenza   nell'anno
          successivo.». 
              - La legge 16 febbraio  1967,  n.  14  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  21  dicembre
          1966, n. 1090, concernente disciplina  dei  diritti  dovuti
          all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967. 
              - La legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in
          materia di finanza pubblica), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991. 
              - Per l'art. 12, comma 3, del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 8. 
              - Si riporta l'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in  materia  di  dighe)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584: 
              «Art. 1. 
              1. La realizzazione di opere di sbarramento,  dighe  di
          ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di  altezza  o
          che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
          metri cubi, di seguito denominate dighe,  e'  soggetta,  ai
          fini  della   tutela   della   pubblica   incolumita',   in
          particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
          opere stesse,  all'approvazione  tecnica  del  progetto  da
          parte del Servizio nazionale  dighe.  L'approvazione  viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente in materia di progettazione,  costruzione
          ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro  180
          giorni    dalla    presentazione    della     domanda     e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento   puo'    essere    emanato    nella    forma
          dell'approvazione    condizionata     all'osservanza     di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e  la
          complessita' delle medesime.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere  di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito o decantazione o lavaggio di residui  industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato. Ai fini della  sottoposizione
          alla valutazione di impatto  ambientale,  restano  fermi  i
          limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 6,  comma  4-bis,  della  legge  1°
          agosto  2002,  n.   166   (Disposizioni   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti): 
              «Art. 6 (Disposizioni  relative  al  Registro  italiano
          dighe). - (Omissis). 
              4-bis. Con il  regolamento  previsto  dall'art.  2  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,  sono
          definite le modalita' con cui il  Registro  italiano  dighe
          provvede  all'approvazione  dei  progetti  delle  opere  di
          derivazione dai serbatoi e di adduzione  all'utilizzazione,
          comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza  sulle
          operazioni di controllo che i concessionari saranno  tenuti
          ad espletare sulle medesime opere.». 
              - Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381 (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale per la regione  Trentino-Alto  Adige
          in materia di urbanistica ed opere pubbliche): 
              «Art. 5. 
              In relazione al trasferimento alle province autonome di
          Trento e di Bolzano del demanio idrico ai  sensi  dell'art.
          8, primo comma, lettera  e),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20  gennaio  1973,  n.  115,  le  province
          stesse  esercitano  tutte  le  attribuzioni  inerenti  alla
          titolarita'  di  tale  demanio  ed  in  particolare  quelle
          concernenti la polizia idraulica e la  difesa  delle  acque
          dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
          dal presente decreto e dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
              Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
          per il proprio territorio, alla  tenuta  dell'elenco  delle
          acque pubbliche ed alla compilazione  ed  approvazione  dei
          relativi elenchi suppletivi. 
              Le province possono  avvalersi  del  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione  tecnica
          dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione  e  sulle
          operazioni di  controllo  spettanti  ai  concessionari  con
          riferimento  alle  dighe  di  ritenuta,   alle   opere   di
          sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri  di
          altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
          a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere  superiori
          a 15 metri di altezza o che determinano  invasi  di  volume
          superiori a 1.000.000 di  metri  cubi  le  province  stesse
          affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso  si
          osserva, altresi', la normativa  tecnica  statale  relativa
          alla progettazione e alla costruzione. 
              Il  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
          pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
          rispettivo territorio, quale piano  di  bacino  di  rilievo
          nazionale.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  nella  sua
          qualita' di presidente  del  comitato  istituzionale  delle
          relative autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  ed  il
          presidente della provincia interessata assicurano, mediante
          apposite intese, il coordinamento  e  l'integrazione  delle
          attivita' di pianificazione nell'ambito delle  attribuzioni
          loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
          1989, n. 183. Ai  fini  della  definizione  della  predetta
          intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i  comitati
          istituzionali  delle  autorita'  di   bacino   di   rilievo
          nazionale  interessati,  assicura,   attraverso   opportuni
          strumenti  di  raccordo,   la   compatibilizzazione   degli
          interessi comuni a piu' regioni e province autonome il  cui
          territorio  ricade  in  bacini   idrografici   di   rilievo
          nazionale. 
              Per i piani e i  programmi  statali  che  prevedano  il
          riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche  tramite
          le autorita' di bacino, di finanziamenti, si  osservano  le
          disposizioni di cui all'art.  5  della  legge  30  novembre
          1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di  cui  al
          decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 
              Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
          comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
          comitato istituzionale osserva lo  statuto  e  le  relative
          norme di attuazione.». 
              - Si riporta l'art.  158,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
              «Art. 158 (Opere e interventi per il  trasferimento  di
          acqua). -  1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle
          risorse idriche, laddove il  fabbisogno  comporti  o  possa
          comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse  e
          cio' travalichi i comprensori di riferimento dei  distretti
          idrografici, le Autorita' di  bacino,  sentite  le  regioni
          interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
          medesime, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267,  salvaguardando  in  ogni  caso  le
          finalita' di cui all'art. 144 del presente decreto.  A  tal
          fine  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
          assumono di  concerto  le  opportune  iniziative  anche  su
          richiesta di una Autorita'  di  bacino  o  di  una  regione
          interessata od anche in presenza di istanza  presentata  da
          altri soggetti pubblici o da soggetti privati  interessati,
          fissando un termine per definire gli accordi. 
              2. In caso di inerzia, di  mancato  accordo  in  ordine
          all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
          dell'accordo stesso, provvede in  via  sostitutiva,  previa
          diffida  ad  adempiere  entro  un   congruo   termine,   il
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3. Le opere e gli impianti necessari per  le  finalita'
          di cui al presente articolo sono  dichiarati  di  interesse
          nazionale.  La  loro  realizzazione  e  gestione,   se   di
          iniziativa pubblica, possono essere poste  anche  a  totale
          carico dello Stato mediante  quantificazione  dell'onere  e
          relativa copertura finanziaria,  previa  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  ciascuno  per  la  parte   di   rispettiva
          competenza. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  esperisce  le  procedure  per  la
          concessione d'uso delle acque ai  soggetti  utilizzatori  e
          definisce la relativa convenzione tipo; al  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  compete  la  determinazione
          dei  criteri  e  delle  modalita'  per  l'esecuzione  e  la
          gestione degli interventi,  nonche'  l'affidamento  per  la
          realizzazione e la gestione degli impianti.».