Art. 6 Dipartimento per i trasporti e la navigazione 1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; b) Direzione generale per la sicurezza stradale; c) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita'; d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale; e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; f) Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo. 2. La Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti; b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma; c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti; d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada; e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio; g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile; h) relazioni internazionali ed europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti nonche' della base dati degli eventi di traffico; l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro elettronico nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, e da istituirsi in relazione all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 3. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di organo competente ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011, ferme restando le competenze di ANSFISA di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; b) piani urbani della mobilita' sostenibile, piani strategici della mobilita' sostenibile e interventi di mobilita' condivisa (sharing mobility); c) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; d) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo; e) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale; f) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); g) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza; h) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale; i) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti l'educazione alla sicurezza stradale; l) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; m) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; n) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale; b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose; c) interventi finanziari e incentivanti per il settore ed a favore dell'intermodalita'; d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore; e) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose; f) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del regolamento n. 1071/CE/2009 in coordinamento per gli aspetti tecnici con la Direzione generale per la motorizzazione; g) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea; h) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto, anche intermodale, di persone e cose; i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negoziati per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; l) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; m) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8; n) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea; o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) elaborazione della normativa tecnica, ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi; d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto n. 177 del 1926; e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita'; g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL); h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; i) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, gestione applicativa dell'Osservatorio TPL e in raccordo con le connesse attivita' della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; l) interventi per la mobilita' dei pendolari e predisposizione delle linee guida per i piani urbani della mobilita' sostenibile, attuazione dei piani strategici della mobilita' sostenibile e interventi di mobilita' condivisa; m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni; n) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali; o) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione; p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza; q) coordinamento funzionale degli uffici speciali trasporti a impianti fissi USTIF, ferme restando le competenze di ANSFISA; r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili; s) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) gestione del registro internazionale delle navi; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto; g) disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta; h) normativa, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale; i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; l) vigilanza sugli enti di settore; m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON); n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo; o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza; p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali; t) disciplina generale dei porti; u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale; v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale; z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi; ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 7. La Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono: a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale; c) contratti di programma con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile; f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare; g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza; h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci; i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo; l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza; n) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 15 aprile 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011. - Per l'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2009, n. L. 300. - Si riporta l'art. 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto). - (Omissis). 9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. (Omissis).». - Il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177 (Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa), e' stato registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, e pubblicato nel Bollettino ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926. - Si riporta l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente.». - Si riporta l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.». - La dotazione del fondo del citato art. 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stata rideterminata dall'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. - Per la citata legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N. A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997. - Per l'art. 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.