Art. 6 
 
            Dipartimento per i trasporti e la navigazione 
 
  1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione  e'  articolato
nelle seguenti direzioni generali: 
    a) Direzione generale per la motorizzazione,  per  i  servizi  ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; 
    b) Direzione generale per la sicurezza stradale; 
    c) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose,  per
la logistica e l'intermodalita'; 
    d) Direzione  generale  per  il  trasporto  pubblico  locale,  la
mobilita' pubblica sostenibile  e  gli  interventi  nel  settore  del
trasporto ferroviario regionale; 
    e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; 
    f) Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo. 
  2. La Direzione generale per la motorizzazione, per  i  servizi  ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge
le funzioni di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita': 
    a)  disciplina  amministrativa  e  tecnica  dei  veicoli  e   dei
conducenti; 
    b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma; 
    c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli,  dispositivi
e unita' tecniche indipendenti; 
    d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica  di
settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di  omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci
pericolose su strada; 
    e) disciplina del trasporto di derrate in regime  di  temperatura
controllata; 
    f) controlli periodici sul parco circolante e sulle  attrezzature
di servizio; 
    g) disciplina tecnica della  micro-mobilita'  e  della  mobilita'
eco-sostenibile; 
    h)  relazioni  internazionali  ed  europee   nelle   materie   di
competenza in raccordo con gli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro; 
    i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento
e sviluppo degli archivi  nazionali  dei  veicoli  e  dei  conducenti
nonche' della base dati degli eventi di traffico; 
    l)  conduzione,  gestione  e  sviluppo  dei  sistemi  informativi
specialistici  e  delle  relative  basi  di  dati,  finalizzati  alla
erogazione, agli uffici della  motorizzazione  civile,  centri  prova
autoveicoli (CPA), centro  superiore  ricerche  prove  autoveicoli  e
dispositivi (CSRPAD),  alle  direzioni  generali  territoriali,  agli
utenti privati  e  operatori  professionali  dei  servizi  telematici
connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; 
    m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione  e  sviluppo
degli archivi e registri elettronici  istituiti,  quali  il  Registro
elettronico nazionale (REN), taxi e Noleggio  con  conducente  (NCC),
unita' da diporto, ispettori delle  revisioni,  e  da  istituirsi  in
relazione all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; 
    n) attuazione delle  disposizioni  del  codice  della  strada  ed
eventuali  proposte  di  revisione  dello  stesso  nelle  materie  di
competenza; 
    o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  3. La Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita': 
    a) adozione e attuazione  del  piano  nazionale  della  sicurezza
stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle
infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di  organo  competente
ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011,  ferme  restando  le
competenze di ANSFISA di cui all'articolo  12  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109; 
    b) piani urbani della  mobilita'  sostenibile,  piani  strategici
della mobilita'  sostenibile  e  interventi  di  mobilita'  condivisa
(sharing mobility); 
    c) attuazione delle  disposizioni  del  codice  della  strada  ed
eventuali  proposte  di  revisione  dello  stesso  nelle  materie  di
competenza; 
    d) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale,
compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli  e  sistemi
di controllo; 
    e) omologazione dei  dispositivi  segnaletici  di  regolazione  e
controllo della circolazione stradale; 
    f) autorizzazione all'esercizio di  sistemi  di  controllo  degli
accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); 
    g) rapporti con gli enti locali, nazionali  e  internazionali  in
raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro  nelle
materie di competenza; 
    h) sviluppo dei programmi di intervento per  la  sicurezza  della
mobilita' stradale e la protezione  degli  utenti  della  strada,  in
raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico  locale,
la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi  nel  settore  del
trasporto ferroviario regionale; 
    i) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione  e
l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita'  inerenti
l'educazione alla sicurezza stradale; 
    l) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei  connessi  dispositivi
di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; 
    m)  gestione  di   progetti   innovativi   anche   di   carattere
interdisciplinare, in raccordo  con  la  Direzione  generale  per  la
digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; 
    n) gestione della centrale operativa del Centro di  coordinamento
delle informazioni di  sicurezza  stradale  (CCISS)  e  dei  progetti
nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; 
    o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  4. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per
la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza  del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) disciplina in materia di trasporti nazionali e  internazionali
di persone e  cose  su  strada,  trasporto  combinato  intermodale  e
multimodale; 
    b)  licenze  e   autorizzazioni   per   trasporto   nazionale   e
internazionale di persone e cose; 
    c) interventi finanziari e  incentivanti  per  il  settore  ed  a
favore dell'intermodalita'; 
    d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica  di
settore; 
    e) procedure per l'accesso alla  professione  e  al  mercato  del
trasporto di persone e cose; 
    f) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione
del Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese  di  trasporto
su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del  regolamento  n.
1071/CE/2009  in  coordinamento  per  gli  aspetti  tecnici  con   la
Direzione generale per la motorizzazione; 
    g) programmazione e coordinamento delle  attivita'  di  controllo
previste dalla normativa europea; 
    h) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto,  anche
intermodale, di persone e cose; 
    i) relazioni ed accordi internazionali anche al  di  fuori  dello
spazio economico europeo  nel  settore  del  trasporto  combinato  su
strada e del  trasporto  intermodale,  negoziati  per  l'elaborazione
della  normativa  e  degli   altri   atti   dell'Unione   europea   e
internazionali di settore  e  connessa  normativa  di  recepimento  o
attuazione,  assicurando  il  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro; 
    l) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; 
    m) rapporti con il Comitato centrale per l'albo  nazionale  degli
autotrasportatori di cui al comma 8; 
    n) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto  pubblico
non di linea; 
    o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  5. La Direzione generale  per  il  trasporto  pubblico  locale,  la
mobilita' pubblica sostenibile  e  gli  interventi  nel  settore  del
trasporto ferroviario regionale svolge le funzioni di competenza  del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) elaborazione della normativa tecnica, ricerche  e  adempimenti
in materia di sicurezza dei sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa
quali metropolitane, tranvie,  filovie  e  sistemi  assimilabili,  di
impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; 
    b) adempimenti in materia di  sicurezza  relativi  a  sistemi  di
trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane,  di  impianti  a
fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; 
    c) esame  tecnico  dei  progetti  di  nuova  realizzazione  o  di
modifiche sostanziali relativi ai  sistemi  di  trasporto  rapido  di
massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili  e
sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a  fune,  scale  mobili,
ascensori e tappeti mobili, ai fini del  nulla  osta  per  l'apertura
all'esercizio degli impianti  e  per  l'immissione  in  servizio  dei
sottosistemi; 
    d) supporto al Comitato tecnico permanente per la  sicurezza  dei
trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma
9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221   e   alla
Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita  con  regio
decreto n. 177 del 1926; 
    e) coordinamento  degli  interventi  di  competenza  statale  per
l'ammodernamento, il potenziamento e  la  messa  in  sicurezza  delle
ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA anche  mediante  la
stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto
1990, n. 241; 
    f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico,
dei  progetti  nelle  materie  di  competenza,  ai  fini  della  loro
finanziabilita'; 
    g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri  del
trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai  sensi
dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.  95  del  2012  e  relativi
adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con  il  concorso
dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL); 
    h) ripartizione ed erogazione di  contributi  per  i  sistemi  di
trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; 
    i) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto  pubblico
locale, gestione applicativa dell'Osservatorio TPL e in raccordo  con
le   connesse   attivita'   della   Direzione   generale    per    la
digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; 
    l) interventi per la mobilita' dei  pendolari  e  predisposizione
delle linee guida per i piani  urbani  della  mobilita'  sostenibile,
attuazione  dei  piani  strategici  della  mobilita'  sostenibile   e
interventi di mobilita' condivisa; 
    m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non  attribuiti
alle competenze delle Regioni; 
    n) approvazione dei bilanci delle societa'  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   esercenti   servizi   ferroviari
regionali; 
    o) partecipazione in fase ascendente alla  predisposizione  della
normativa europea di settore e conseguente attuazione; 
    p) procedimenti  in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001,  n.  443  e
rapporti con il CIPE per quanto di competenza; 
    q) coordinamento funzionale degli  uffici  speciali  trasporti  a
impianti fissi USTIF, ferme restando le competenze di ANSFISA; 
    r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili; 
    s) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  6. La Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  Autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
    a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica  in
materia di navigazione marittima; 
    b) promozione della navigazione a corto raggio; 
    c) gestione del registro internazionale delle navi; 
    d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti  istituzionali  con  la  Gestione  governativa  dei  servizi
pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di  Garda  e  di
Como; 
    e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate
agli organismi di classificazione; 
    f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui  servizi
chimici di porto; 
    g) disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in  materia
di trasporto marittimo e per vie  d'acqua  interne,  trasporto  merci
pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul  trasporto  delle
persone a mobilita' ridotta; 
    h) normativa, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione
e sicurezza del lavoro marittimo e portuale; 
    i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni  navali,
della ricerca e dell'innovazione; 
    l) vigilanza sugli enti di settore; 
    m) regolazione della nautica da diporto e  gestione  dell'ufficio
conservatoria nautica da diporto (UCON); 
    n) funzione di autorita' competente per la  pianificazione  dello
spazio marittimo; 
    o) gestione del personale marittimo e della  navigazione  interna
per quanto di competenza; 
    p) rapporti con gli organismi internazionali,  coordinamento  con
gli organi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
    q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri  marittimi  e  sugli
infortuni del personale marittimo; 
    r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle  Autorita'  di  sistema
portuale,  anche  con  riferimento   all'attuazione   dei   programmi
infrastrutturali; 
    s)   indirizzo,   regolazione   e    disciplina    dei    servizi
tecnico-nautici, del lavoro nei porti e  di  altri  servizi  portuali
residuali; 
    t) disciplina generale dei porti; 
    u) esame dei documenti di pianificazione  strategica  di  sistema
delle Autorita' di sistema portuale; 
    v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza
e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale; 
    z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; 
    aa)  promozione  delle  autostrade  del  mare   per   quanto   di
competenza; 
    bb)  programmazione  di  settore  e   assegnazione   di   risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; 
    cc) gestione applicativa e supporto  allo  sviluppo  del  Sistema
informativo del demanio  marittimo  (SID-il  Portale  del  Mare),  in
coordinamento con la Direzione generale per  la  digitalizzazione,  i
sistemi informativi e statistici; 
    dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito  dei  sistemi
di propulsione alternativi delle navi; 
    ee) procedimenti in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
    ff) istruttoria relativa ai procedimenti di  competenza  ai  fine
dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; 
    gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di
competenza. 
  7. La Direzione generale per gli aeroporti e  il  trasporto  aereo,
ferme restando le funzioni attribuite  all'Ente  nazionale  aviazione
civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e all'Autorita'
di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n.  214,  svolge  le  funzioni  di  competenza  del
Ministero negli ambiti di attivita' che seguono: 
    a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea
e accordi internazionali; 
    b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore  aereo
e aeroportuale; 
    c) contratti di programma con gli enti vigilati; 
    d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza  aerea
e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; 
    e) provvedimenti di competenza in materia di demanio  aeronautico
civile; 
    f) pianificazione,  programmazione  in  materia  di  aeroporti  e
sistemi  aeroportuali,  valutazione  dei   piani   d'investimento   e
definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere  infrastrutturali
da realizzare; 
    g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni  a  supporto
della tutela della concorrenza  e  delle  dinamiche  tariffarie,  per
quanto di competenza; 
    h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno  della
mobilita' dei passeggeri e delle merci; 
    i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione  aerea  per
la gestione dello spazio aereo; 
    l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma  tra
ENAC e soggetti gestori; 
    m) procedimenti  in  materia  di  infrastrutture  strategiche  di
competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001,  n.  443  e
rapporti con il CIPE per quanto di competenza; 
    n) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie  di
competenza. 
  8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e  la  navigazione,
opera   il   Comitato   centrale   per   l'albo    nazionale    degli
autotrasportatori, il quale esercita le funzioni  di  competenza,  in
conformita' a quanto previsto dal  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2011,  n.   35
          (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
          sicurezza delle  infrastrutture  stradali),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011. 
              - Per l'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio  2018  n.
          109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che  stabilisce
          norme comuni sulle condizioni da rispettare per  esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2009,  n.
          L. 300. 
              - Si riporta l'art. 8, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art.  8  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). - (Omissis). 
              9-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, con  proprio  decreto,  istituisce  un  comitato
          tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei   sistemi   di
          trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per  lo
          Stato, che esercita  anche  le  competenze  attribuite  per
          legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
          12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art.  10  della
          legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2  della  legge  29
          dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
          26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177 (Istituzione
          della commissione per le funicolari  aeree  e  terrestri  e
          nomina dei componenti della commissione stessa),  e'  stato
          registrato alla  Corte  dei  conti  il  10  febbraio  1926,
          registro n. 2, foglio n. 764, e pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926. 
              - Si riporta l'art. 15, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.  14,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  sempre  concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis) del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena
          la nullita' degli stessi.  Dall'attuazione  della  presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato.  All'attuazione  della
          medesima  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  previste  dalia   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta l'art. 16-bis, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione  della
          spesa pubblica con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
              «Art.  16-bis  (Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                a) 465 milioni di euro per l'anno 2013,  443  milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                b)  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione   al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel
          fondo di cui all'art. 21,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
                a) il comma 12 dell'art. 3 della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549; 
                b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
                c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                d) il  comma  3  dell'art.  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio  2013,
          sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire  e
          trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse  del
          Fondo di cui al  comma  1.  I  criteri  sono  definiti,  in
          particolare, tenendo  conto  del  rapporto  tra  ricavi  da
          traffico e  costi  dei  servizi  previsto  dalla  normativa
          nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di  trasporto
          pubblico  locale  e  di   servizi   ferroviari   regionali,
          salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei  territori
          anche con differenziazione dei servizi, e sono  finalizzati
          a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare
          e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione  dei
          servizi medesimi mediante: 
                a)  un'offerta  di   servizio   piu'   idonea,   piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda di trasporto pubblico; 
                b) il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi
          da traffico e costi operativi; 
                c) la progressiva riduzione dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
                d)   la   definizione   di   livelli    occupazionali
          appropriati; 
                e) la previsione di idonei strumenti di  monitoraggio
          e di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19,
          comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,
          con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
          dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A  seguito  della
          riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al
          presente comma, i contratti di servizio gia'  stipulati  da
          aziende di trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole
          regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, i dati economici  e  trasportistici,
          che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a  richiedere  con
          adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili,
          utili a creare una banca di dati e un  sistema  informativo
          per la verifica dell'andamento del settore, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  I  dati
          devono essere certificati con  le  modalita'  indicate  con
          apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dell'interno. I  contributi
          pubblici e i corrispettivi dei contratti  di  servizio  non
          possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
          ferroviario  che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le
          modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
                a)  le  modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
                b) la decadenza dei direttori generali degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
                c) le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.». 
              - La dotazione del fondo del citato art.  16  bis,  del
          decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stata  rideterminata
          dall'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),
          incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2  milioni
          di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  l'anno
          2020. 
              - Per la citata legge 21 dicembre 2001, n. 443  (Delega
          al Governo in materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive), si veda nelle note all'art. 3. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250
          (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  -
          E.N. A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  177
          del 31 luglio 1997. 
              - Per l'art. 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284
          (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. 
              - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.