Art. 15 Caratteri generali 1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonche' con riferimento all'incidenza sulla sostenibilita' ambientale e rispetto alle altre finalita' di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro. 2. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitivita' del sistema economico e di aumento dell'occupazione.» - Si riporta il testo del comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.»