Art. 13 
 
Costituzione e affiliazione delle societa' sportive professionistiche 
 
  1. Le societa' sportive  professionistiche  sono  costituite  nella
forma  di  societa'  per  azioni  o  di  societa'  a  responsabilita'
limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale. 
  2. L'atto  costitutivo  prevede  che  la  societa'  possa  svolgere
esclusivamente attivita' sportive ed attivita'  ad  esse  connesse  o
strumentali. 
  3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una  quota  parte  degli
utili, non  inferiore  al  10  per  cento,  sia  destinata  a  scuole
giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. 
  4. Prima di procedere al deposito dell'atto  costitutivo,  a  norma
dell'articolo 2330 del  codice  civile,  la  societa'  deve  ottenere
l'affiliazione da  una  o  da  piu'  Federazioni  Sportive  Nazionali
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano,  dal  Comitato
Italiano Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica. 
  5. Gli effetti derivanti  dall'affiliazione  restano  sospesi  fino
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14. 
  6.  L'atto  costitutivo  puo'  sottoporre  a  speciali   condizioni
l'alienazione delle azioni o delle quote. 
  7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche
e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con
pareri obbligatori ma non vincolanti,  alla  tutela  degli  interessi
specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di  tre  e  non
piu' di cinque membri, eletti  ogni  tre  anni  dagli  abbonati  alla
societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo  le  disposizioni
di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione
della stessa societa',  che  deve  stabilire  regole  in  materia  di
riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e  di  decadenza,
tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del  tifoso  di
uno  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  6  della  legge  13
dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle  leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ovvero di  un  provvedimento  di  condanna,  anche  con
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti  dell'eventuale
riabilitazione o della  dichiarazione  di  cessazione  degli  effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,  della  citata
legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri
il presidente,  che  puo'  assistere  alle  assemblee  dei  soci.  Le
societa'  sportive  professionistiche  adeguano  il  proprio  assetto
societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla  Federazione  Sportiva
Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 
  9.  La  revoca  dell'affiliazione  determina   l'inibizione   dello
svolgimento dell'attivita' sportiva. 
  10. Avverso le decisioni della Federazione  Sportiva  Nazionale  e'
ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta
giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti normativi della legge  13  dicembre
          1989, n. 401, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2011,  n.
          226, Supplemento ordinario n. 214, reca «Codice delle leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136».