Art. 14 
 
                   Deposito degli atti costitutivi 
 
  1. Le societa' sportive, entro trenta  giorni  dall'iscrizione  nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice  civile,
devono depositare l'atto costitutivo presso la  Federazione  Sportiva
Nazionale  alla  quale  sono  affiliate.   Devono,   altresi',   dare
comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni
dalla deliberazione, di ogni  avvenuta  variazione  dello  statuto  o
delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori  dei
conti.