Art. 8 
 
                          Regolamento unico 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro   delle
Infrastrutture e  Trasporti  e  con  il  Ministro  della  salute,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto,  acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.  281,  viene
emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la
costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e  l'esercizio  degli
impianti sportivi. 
  2. Il regolamento unico: 
    a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento  di
tutte  le  disposizioni  e  norme  di  carattere  strutturale,  anche
relative alla prevenzione del rischio sismico  e  idrogeologico,  per
gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva; 
    b)  definisce  i  criteri  progettuali  e   gestionali   per   la
costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi  con
particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto  sportivo;  area  di
servizio annessa all'impianto;  spazi  riservati  agli  spettatori  e
all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori  e
zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza  e  varchi;
servizi di supporto della  zona  spettatori;  spogliatoi;  strutture,
finiture,  arredi,  depositi  e  impianti  tecnici;  dispositivi   di
controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande
la cui somministrazione dovra' avvenire in  ottemperanza  alle  linee
guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio;  ordine  e  sicurezza
pubblica; 
    c)  organizza  le  disposizioni  in  funzione   della   tipologia
dell'impianto, delle discipline sportive e del numero  di  spettatori
presenti; 
    d) dedica una apposita sezione agli impianti  per  il  gioco  del
calcio ai vari livelli di attivita'; 
    e) dedica  specifiche  previsioni  relative  alle  manifestazioni
occasionali che si svolgono negli impianti sportivi; 
    f)  individua  criteri  progettuali  e  gestionali  orientati   a
garantire la  sicurezza,  l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  degli
impianti sportivi, tra  cui  quelli  volti  a  regolare  l'accesso  e
l'esodo in sicurezza  degli  spettatori  e  dei  vari  utenti  che  a
qualsiasi  titolo  utilizzano  l'impianto,  dei  mezzi  di  soccorso,
inclusi gli spazi  di  manovra  e  stazionamento  degli  stessi,  nel
rispetto del massimo  affollamento  previsto  per  l'impianto  e  del
sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e
gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno
e  all'esterno  degli   impianti   sportivi,   tenuto   conto   della
redditivita' degli interventi e della gestione  economico-finanziaria
degli impianti sportivi; 
    g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN); 
    h) indica i criteri  per  l'elaborazione  di  prezziari  digitali
interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi  per
la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione
degli stessi; 
    i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  80
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per  la  verifica  di
conformita' dell'impianto  e  per  il  rilascio  del  certificato  di
idoneita' statica. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme  in  materia  di
ordine  e  sicurezza  pubblica  nonche'  di  prevenzione  incendi   e
sicurezza antincendio. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          31 agosto 1972, n. 670, del regio decreto 18  giugno  1931,
          n. 773, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si veda
          nelle note alle premesse.