Art. 15 
 
                             Certificati 
 
  1.  Al   fine   di   garantire   la   massima   semplificazione   e
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento  per
lo sport della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito
delle procedure di certificazione  delle  attivita'  sportive  svolte
dalle  Societa'  e  dalle  Associazioni  sportive   dilettantistiche,
predispone specifici  moduli  per  l'autocertificazione  di  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento.