Art. 15
Certificati
1. Al fine di garantire la massima semplificazione e
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito
delle procedure di certificazione delle attivita' sportive svolte
dalle Societa' e dalle Associazioni sportive dilettantistiche,
predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento.