Art. 15 Certificati 1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attivita' sportive svolte dalle Societa' e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.