Art. 20 
 
                              Sorpasso 
 
  1. Lo sciatore  che  intende  sorpassare  un  altro  sciatore  deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente  allo  scopo  e  di
avere sufficiente visibilita'. 
  2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia  a  monte  sia  a  valle,
sulla destra o  sulla  sinistra,  a  una  distanza  tale  da  evitare
intralci allo sciatore sorpassato.