Art. 21 Incrocio 1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. 2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri.