Art. 21 
 
                              Incrocio 
 
  1.  Negli  incroci  gli  sciatori  devono  modificare  la   propria
traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con  gli
sciatori  giungenti  da  altra  direzione  o  da  altra   pista.   In
prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di  chi  sta
giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. 
  2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte  dopo  una
sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se'  o  per
gli altri.