Art. 22 
 
                            Stazionamento 
 
  1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per  gli  altri
utenti e portarsi sui bordi della pista. 
  2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi  obbligati,
in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. 
  3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori  devono  liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 
  4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con  mezzi
idonei. 
  5. Durante la  sosta  presso  rifugi  o  altre  zone  gli  sciatori
collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile,  in  modo
da non recare intralcio o pericolo ad altri.