Art. 24 
 
                         Transito e risalita 
 
  1. E' vietato percorrere a piedi e con  le  racchette  da  neve  le
piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'. 
  2. Chi discende la pista senza sci  deve  tenersi  ai  bordi  delle
piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3. 
  3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro
che non partecipano alle stesse di  sorpassare  i  limiti  segnalati,
sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 
  4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo  delle
racchette da neve, o con  qualsiasi  altro  mezzo,  sono  normalmente
vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del
gestore  dell'area  sciabile  attrezzata  o,  in  mancanza  di   tale
autorizzazione, in casi di  urgente  necessita',  e  devono  comunque
avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini  alla  palinatura  che
delimita la pista, avendo cura di evitare  rischi  per  la  sicurezza
degli sciatori e rispettando  le  prescrizioni  di  cui  al  presente
decreto, nonche'  quelle  adottate  dal  gestore  dell'area  sciabile
attrezzata.