Art. 25 
 
                           Mezzi meccanici 
 
  1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare  le  piste  da
sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
  2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione  delle
piste e  degli  impianti  sciistici,  nonche'  al  soccorso,  possono
accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo  i
casi di necessita' e urgenza. In tali casi,  la  presenza  dei  mezzi
meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita  segnaletica
luminosa e acustica. 
  3. Gli sciatori, nel caso  di  cui  al  comma  2,  devono  dare  la
precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla
manutenzione delle piste  e  degli  impianti  e  consentire  la  loro
agevole e rapida circolazione.