Art. 25 Mezzi meccanici 1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonche' al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.