Art. 26 
 
                   Sci fuori pista, sci-alpinismo 
                    e attivita' escursionistiche 
 
  1. Il concessionario e il gestore degli impianti  di  risalita  non
sono  responsabili  degli  incidenti  che  possono  verificarsi   nei
percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 
  2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista  o
le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche
mediante  le  racchette  da  neve,   laddove,   per   le   condizioni
nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi  di
appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e  sonda
da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. 
  3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle  valanghe
redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'. 
  4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le  condizioni
generali di innevamento e ambientali lo  consentano,  puo'  destinare
degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica  dello
sci alpinismo.