Art. 29 
 
                Soggetti competenti per il controllo 
 
  1. La Polizia di Stato, l'Arma  dei  carabinieri,  il  Corpo  della
Guardia  di  finanza,  nonche'  i  corpi  di  polizia  locali,  nello
svolgimento del servizio di  vigilanza  e  soccorso  nelle  localita'
sciistiche,   provvedono   al   controllo    dell'osservanza    delle
disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa
regionale e  a  irrogare  le  relative  sanzioni  nei  confronti  dei
soggetti inadempienti.