Art. 29 Soggetti competenti per il controllo 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.