Art. 30 
 
                     Assicurazione obbligatoria 
 
  1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino  deve  possedere
una  assicurazione  in  corso  di  validita'  che  copra  la  propria
responsabilita' civile per danni o  infortuni  causati  a  terzi.  E'
fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate,  con
esclusione di quelle riservate  allo  sci  di  fondo,  di  mettere  a
disposizione degli  utenti,  all'atto  dell'acquisto  del  titolo  di
transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile  per
danni provocati alle persone o alle cose.