Art. 30 Assicurazione obbligatoria 1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose.