Art. 31 
 
               Accertamenti alcolemici e tossicologici 
 
  1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso  di
bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 
  2.  Gli  organi  accertatori,  nel  rispetto   della   riservatezza
personale  e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  possono
sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o  a
prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
  3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato
esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo  di  ritenere
che  lo  sciatore  si  trovi  in  stato  di  alterazione  psicofisica
derivante  dall'influenza  dell'alcool  o  di  droghe,   gli   organi
accertatori, anche accompagnandolo presso il piu'  vicino  ufficio  o
comando, hanno la  facolta'  di  effettuare  l'accertamento  con  gli
strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante «Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303 - S.O. n. 134,  si  veda
          nelle note alle premesse.