Art. 32 Parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome. 2. Con l'obiettivo di qualificare sempre piu' l'offerta turistica nel campo degli sporti invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilita' ambientale. La griglia di valutazione dovra' prevedere cinque categorie di qualita', da un «fiocco bianco» fino a cinque «fiocchi bianchi».