Art. 32 
 
             Parametri per la valutazione della qualita' 
                      dei comprensori sciistici 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport,  previo
accordo in sede di Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri
per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici da  parte
delle regioni e province autonome. 
  2. Con l'obiettivo di qualificare sempre piu'  l'offerta  turistica
nel campo degli sporti invernali, i parametri  di  cui  al  comma  1,
dovranno considerare le condizioni generali degli  impianti  e  delle
piste e la loro sostenibilita' ambientale. La griglia di  valutazione
dovra' prevedere cinque categorie di qualita', da un «fiocco  bianco»
fino a cinque «fiocchi bianchi».