Art. 33 
 
                        Regime sanzionatorio 
 
  1. Le regioni e i comuni possono  adottare  ulteriori  prescrizioni
rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la  sicurezza
e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  ai  trasgressori  si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 100 euro a 250 euro per violazioni  delle  disposizioni  di
cui agli articoli 5, 6 e 7; 
    b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 10, commi 2 e 3; 
    c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 13; 
    d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 16, comma 1; 
    e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 18, 19, 20, 21, 22; 
    f) da 100 euro a 150 euro per violazioni  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 24; 
    g) da 100 euro a 150 euro per violazioni  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 25; 
    h) da 100 euro a 150 euro per violazioni  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 26; 
    i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 27, comma 1; 
    l) da 100 euro a 150 euro per violazioni  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass; 
    m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni  di
cui all'articolo 31. 
  3. Le sanzioni di  cui  al  comma  2  sono  irrogate  dai  soggetti
competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29. 
  4. In caso di violazioni di  particolare  gravita'  delle  condotte
vietate dal presente decreto o di reiterate  violazioni,  i  soggetti
competenti  al  controllo  provvedono,  in  aggiunta  alla   sanzione
pecuniaria, al ritiro del  titolo  di  transito  giornaliero  o  alla
sospensione dello stesso  fino  a  giorni  tre.  Al  trasgressore  e'
rilasciato un documento per consentirgli  l'utilizzo  degli  impianti
strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di
ulteriore  reiterazione  delle  violazioni,  il  titolo  puo'  essere
definitivamente ritirato.