Art. 11 
 
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove  scritte  del  concorso
  per magistrato ordinario indetto con  decreto  del  Ministro  della
  giustizia 29 ottobre 2019 
 
  1. E' consentito lo svolgimento della prova  scritta  del  concorso
per magistrato ordinario  indetto  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  91
del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni  vigenti  che
regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante  l'emergenza
pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   previo   parere   favorevole    del    Comitato
tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio  2020,  e  successive  modificazioni,  sono   stabilite   le
modalita' operative per lo svolgimento della prova  scritta  e  della
prova orale del concorso, nonche'  le  condizioni  per  l'accesso  ai
locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19. 
  2. L'accesso dei candidati ai  locali  destinati  allo  svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al  comma
1 e' comunque subordinato alla  presentazione  di  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   sulle
condizioni previste dal decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1.  La
mancata presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  costituisce
causa di esclusione dal concorso ai  sensi  dell'articolo  10,  primo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
  3. Al fine di consentire che i  componenti  della  commissione  del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche  competenze  sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della  normativa  per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma  1,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e'  fissato  in  trenta
giorni. 
  4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri
per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma,  del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni  antecedenti
lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che  contengono
indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo,  schemi
o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami  normativi  e
dalle pronunce della Corte costituzionale. 
  5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici  su
due delle materie  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  individuate  mediante  sorteggio
effettuato dalla  commissione  di  concorso  il  mattino  del  giorno
fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando  la  commissione
definisce i criteri  per  la  valutazione  omogenea  degli  elaborati
scritti a norma  dell'articolo  5,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacita'  di  sintesi
nello  svolgimento  degli  elaborati.  Gli  elaborati  devono  essere
presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura. 
  6. Nel  concorso  per  magistrato  ordinario  di  cui  al  presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che  ottengono  una
valutazione complessiva nelle due prove non  inferiore  a  novantasei
punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma  5,  del
decreto legislativo n. 160 del 2006. 
  7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi  da  1  a  6,
allo svolgimento del concorso per magistrato  ordinario  indetto  con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.