Art. 13 
 
                         Criteri tecnici per 
                  l'individuazione delle categorie 
 
  1. Le categorie di  beni,  sistemi  e  servizi  ICT  oggetto  della
valutazione da parte del CVCN o dai CV sono  individuate  sulla  base
dell'esecuzione o svolgimento delle seguenti funzioni: 
    a) commutazione oppure protezione da intrusioni e rilevazione  di
minacce informatiche in  una  rete,  ivi  inclusa  l'applicazione  di
politiche di sicurezza; 
    b) comando, controllo e  attuazione  in  una  rete  di  controllo
industriale; 
    c) monitoraggio e controllo di  configurazione  di  una  rete  di
comunicazione elettronica; 
    d)   sicurezza   della   rete   riguardo   alla   disponibilita',
autenticita', integrita' o riservatezza dei  servizi  offerti  o  dei
dati conservati, trasmessi o trattati; 
    e) autenticazione e allocazione delle  risorse  di  una  rete  di
comunicazione elettronica; 
    f) implementazione di un servizio  informatico  per  mezzo  della
configurazione  di  un  programma  software  esistente  oppure  dello
sviluppo,  parziale  o  totale,  di  un  nuovo  programma   software,
costituente la parte applicativa rilevante  ai  fini  dell'erogazione
del servizio informatico stesso. 
  2. Le categorie, sulla base dei criteri di cui  al  comma  1,  sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.