Art. 26 
 
Disposizioni in materia di liste  di  attesa  e  utilizzo  flessibile
                            delle risorse 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  Piano  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  per  acuti  in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: 
    a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero  per
acuti  in  regime  di   elezione,   agli   istituti   gia'   previsti
dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c)  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126; 
    b)  per  il   recupero   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
lettere a),  b)  e  c)  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. 
  Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle  prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge n.  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  opera  soltanto  con  riferimento  alle  prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo  29  e  della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo  restando  il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al  comma  1,
possono integrare  gli  acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
specialistica  ambulatoriale  da  privato,  di   cui   agli   accordi
contrattuali  stipulati  per  l'anno  2021,  ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e  fermo  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico  del  Servizio  sanitario  regionale,   anche   utilizzando
eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A
tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le
liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126,  prevedendo,  ove  ritenuto,  il  coinvolgimento
delle strutture private accreditate  e  conseguentemente  rimodulando
l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture  private  accreditate
eventualmente interessate dal periodo precedente,  rendicontano  alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le  attivita'  effettuate
nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini  della
valutazione della predetta deroga. 
  3. Per l'attuazione delle finalita' di  cui  ai  commi  1  e  2  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  utilizzano  le
risorse non impiegate  nell'anno  2020,  previste  dall'articolo  29,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  nonche'  quota
parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per
le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo  le
modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero  delle  liste
d'attesa opportunamente aggiornati e dando  priorita'  agli  utilizzi
secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e  solo  in  via
residuale alle  modalita'  individuate  ai  sensi  del  comma  2.  Il
Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni
e province autonome a valere sui finanziamenti  di  cui  al  presente
comma. 
  4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021  effettua  per
ogni regione e  provincia  autonoma,  sulla  base  di  una  specifica
relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime  regioni  e  province
autonome, il monitoraggio delle attivita' assistenziali  destinate  a
fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18,  34
e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della
positiva certificazione delle attivita' previste dai  citati  decreti
legge, le regioni e province autonome possono utilizzare  le  risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario  nazionale  2020  previste  dai
decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti
gli interventi individuati dai predetti decreti  legge,  prescindendo
dagli importi stabiliti dai singoli commi  in  relazione  a  ciascuna
linea di finanziamento. 
  5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo  9
del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e' differito al 10 luglio  e,
conseguentemente, il termine del 15 luglio e' differito al 10 agosto. 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri,  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.