Art. 26 Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse 1. Per le finalita' del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126; b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1 e 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorita' agli utilizzi secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma. 4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome, il monitoraggio delle attivita' assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attivita' previste dai citati decreti legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento. 5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e' differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio e' differito al 10 agosto. 6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.