Art. 28 Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima 1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali. 3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.