Art. 29 Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale 1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. 2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.