Art. 30 Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita' produttiva nel settore vaccinale e antidotico 1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanita' militare e della sanita' pubblica. 3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021. 4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. 5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207". 8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.". 9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.