Art. 30 
 
Misure per lo sviluppo  della  sanita'  militare  e  della  capacita'
            produttiva nel settore vaccinale e antidotico 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita'  militare,  anche
attraverso la sua  piena  integrazione  nella  rete  di  telemedicina
nazionale, nonche' di  potenziare  la  capacita'  di  intervento  sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 
  2. Al  fine  di  conseguire  l'autonomia  produttiva  di  anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati  vaccini  e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata  la  spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di  infialamento  dei  farmaci,  da  costituirsi  all'interno   dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica. 
  3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e  presidi
igienico-sanitari e per incrementare  le  capacita'  di  prevenzione,
diagnostiche,  di  profilassi  e  di  cura  necessarie  al  fine   di
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,  al  Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma  di
euro 2.000.000 per l'anno 2021. 
  4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino  al  31  luglio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 6.502.918. 
  5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del  compenso
forfetario di impiego e  dell'indennita'  di  missione  al  personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto  dei  vaccini  dall'hub  di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali,  nonche'  a  consentire  l'impiego  di  team
vaccinali  mobili  per  contrastare  l'eccezionale   diffusione   del
COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale,  per  l'anno  2021   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 
  6. I compensi accessori di cui  ai  commi  4  e  5  possono  essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli  stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171. 
  7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3,  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso  di
cui al comma 1, nell'anno  2021  puo'  essere  bandito  un  ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo  sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021  ai  sensi  dell'articolo
2207". 
  8. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    "5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente  effettivo  con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio,  previo  conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  compatibilmente  con  le
esigenze operative e  funzionali  delle  amministrazioni  interessate
nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,  possono   svolgere
attivita' di medicina generale,  subordinatamente  all'  espletamento
delle  procedure  per   l'assegnazione   degli   incarichi   previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale-  del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del  personale  delle  medesime  amministrazioni   e   dei   relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle
finanze.". 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.