Art. 31 
 
 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci 
 
  1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo  per
farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta  un  credito  d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno  2021
al 31 dicembre 2030. 
  2. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel  rispetto  delle  regole
generali di effettivita', pertinenza  e  congruita',  tutti  i  costi
sostenuti per ricerca  fondamentale,  ricerca  industriale,  sviluppo
sperimentale e studi di fattibilita' necessari  per  il  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni  di  cui  al
paragrafo 3,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  25.  Il  credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri  incentivi  sotto  forma  di
credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 
  3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo  in  Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti  o  localizzate
in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996. 
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo  di  euro
20 milioni annui per  ciascun  beneficiario  ed  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dall'anno successivo a quello di  maturazione.  Al  credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
  6. La fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  assume  la  denominazione  di  «Enea  Biomedical
Tech»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea  Tech  contenuto  in
disposizioni normative vigenti deve  intendersi  riferito  alla  Enea
Biomedical Tech. 
  7. All'articolo  42,  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1)  dopo  le  parole  "ricerca  applicata,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e
la  riconversione  industriale  del  settore  biomedicale  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione,"; 
      2) le parole "con particolare riferimento alle start  up"  sono
sostituite dalle seguenti "anche con riferimento alle start up" 
      3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "Una
quota parte di almeno 200  milioni  di  euro,  e'  destinata  per  la
promozione della  ricerca  e  riconversione  industriale  di  cui  al
presente comma"; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo  le  parole  "pubblici  e  privati"  sono  aggiunte  le
seguenti "anche attraverso strumenti di partecipazione"; 
      2)  le  parole  "progetti  di  innovazione  e  spin  off"  sono
sostituite dalle seguenti "programmi di cui al comma 1"; 
    c) al comma  4  le  parole  "si  avvale"  sono  sostituite  dalle
seguenti "puo' avvalersi", le parole "previa stipula" sono sostituita
da "anche tramite stipula". 
    d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti  dai  seguenti:
"Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, ivi  compresa
la realizzazione di programmi di sviluppo del settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze  sanitarie  l'ENEA  e'  autorizzata  alla
costituzione  della  fondazione  di  diritto  privato,   di   seguito
denominata  "Fondazione  Enea  Biomedical  Tech",   sottoposta   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che  puo'  definire,
mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici
della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech e'
adottato, sentita l'Enea con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma.". 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.  Sono  organi
necessari della fondazione: 
      a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta  del  Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
      b) il Consiglio Direttivo, al cui interno puo' essere  nominato
un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo  svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il  Consiglio  Direttivo
e'  formato  di  5  membri  dotati  di   requisiti   onorabilita'   e
indipendenza nonche' di specifica professionalita' in capo economico,
medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni  di  presidente
nominato su proposta del Fondatore d'intesa  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, due  nominati  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, uno  nominato  su  proposta  del  Ministro  della
salute ed uno su  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e
tre supplenti nominati rispettivamente, su  proposta  del  Fondatore,
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i  membri
supplenti. 
  Alle nomine dei componenti  dei  suddetti  organi  si  procede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente provvedimento restano in  carica  fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma". 
  8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di cui ai  commi  6  e  7
sono  adottati  i  conseguenti  adeguamenti   dello   statuto   della
fondazione Enea Tech. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno  2023,  68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032  e  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.