Art. 31 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci 1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 6. La fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Biomedical Tech»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Biomedical Tech. 7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) dopo le parole "ricerca applicata," sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,"; 2) le parole "con particolare riferimento alle start up" sono sostituite dalle seguenti "anche con riferimento alle start up" 3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "Una quota parte di almeno 200 milioni di euro, e' destinata per la promozione della ricerca e riconversione industriale di cui al presente comma"; b) al comma 2: 1) dopo le parole "pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti "anche attraverso strumenti di partecipazione"; 2) le parole "progetti di innovazione e spin off" sono sostituite dalle seguenti "programmi di cui al comma 1"; c) al comma 4 le parole "si avvale" sono sostituite dalle seguenti "puo' avvalersi", le parole "previa stipula" sono sostituita da "anche tramite stipula". d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Biomedical Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che puo' definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech e' adottato, sentita l'Enea con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma.". e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Sono organi necessari della fondazione: a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; b) il Consiglio Direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo e' formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica professionalita' in capo economico, medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute ed uno su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca; c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma". 8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7 sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech. 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.