Art. 32 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,  ai  soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del
codice identificativo di cui all'articolo  13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021 per la sanificazione  degli  ambienti  e  degli
strumenti utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  protezione
individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione
di tamponi per COVID-19. Il  credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un
massimo  di  60.000  euro  per  ciascun  beneficiario,   nel   limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
    b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che  prestano  la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e  istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 
    c) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
    d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
    e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di
cui alla  lettera  c),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e
vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
    f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.