Art. 33 
 
Servizi territoriali e ospedalieri di  Neuropsichiatria  infantile  e
       dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi 
 
  1. Nelle more di un intervento organico strutturale  a  regime,  al
fine  di  potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
Neuropsichiatria infantile  e  dell'adolescenza  e  di  garantire  la
prevenzione e la presa in carico  multidisciplinare  dei  pazienti  e
delle  loro  famiglie,  assicurando  adeguati  interventi  in  ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai  bisogni  di  salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di personale e fino alla  concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di  euro,  possono,  in
relazione ai modelli organizzativi  regionali,  utilizzare  forme  di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,
fino al 31 dicembre  2021,  per  il  reclutamento  di  professionisti
sanitari e di assistenti sociali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  3. Al fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle  forme
di disagio psicologico dei bambini e degli  adolescenti,  conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in  deroga  all'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31  dicembre
2021,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  a  psicologi,  regolarmente  iscritti  al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le  prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a  cittadini,  minori  ed  operatori
sanitari, nonche' di garantire  le  attivita'  previste  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  per  una  spesa  complessiva   non
superiore all'importo  indicato  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
  4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria  attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e'  riconosciuto  un  compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000  euro.  Conseguentemente  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento pari a  19.932.000  euro  e'  riportata
nella tabella D allegata al presente decreto. 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.