Art. 34 
 
           Altre disposizioni urgenti in materia di salute 
 
  1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa  di  1.650  milioni  di
euro per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,
previa  motivata  richiesta  avanzata  dal  medesimo  Commissario  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   il   tramite   del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa  presentazione,  da  parte  del
medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente  al  passaggio  di
consegne. 
  2. Ai fini di una migliore allocazione delle  risorse  confluite  a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in  relazione  alle  necessita'  di  spesa   connesse   all'emergenza
pandemica,  su  richiesta  del  commissario  straordinario,  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro  della  Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Il  commissario  straordinario  rendiconta  semestralmente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al  comma
1. 
  4. Per  l'attuazione  della  Raccomandazione  (UE)  2021/472  della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa  complessiva  di
euro 5.800.000, di cui euro  2.500.000,  per  l'anno  2021,  ed  euro
3.300.000, per l'anno 2022. 
  5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono  coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto  superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4. 
  7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020  n.  178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il  coinvolgimento  degli  erogatori
privati accreditati nell'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalita',
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  stipulati  per  l'anno
2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle  prestazioni  di
somministrazione  dei  vaccini,  all'articolo  15,  comma  14,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale". 
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2021,  n.
29,  le   parole:   "retribuiti"   sono   soppresse   e   le   parole
"Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per  le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.'' sono sostituite  dalle
seguenti: « Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento  del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero  per  l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
  9. In considerazione del contributo fornito  per  far  fronte  alle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19 e per garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui  all'articolo  3-bis
del  decreto-legge  14  gennaio   2021,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano  nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  24  aprile
2020, n. 27. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  4  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.