Art. 35 
 
            Disposizioni finanziarie in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter.  Ai  fini
della  determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.». 
    b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more  dell'applicazione  di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo del presente  comma,  al  fine  di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del  fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante  15  per  cento  delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione  residente
riferita al 1° gennaio 2020». 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Limitatamente all'anno 2021,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
allo 0,32 per cento.".