ART. 17 
 
         (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis.  Per  lo  svolgimento  delle   procedure   di   valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di
quelli finanziati  a  valere  sul  fondo  complementare  nonche'  dei
progetti attuativi del  PNIEC  individuati  nell'Allegato  I-bis  del
presente decreto, e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze  funzionali  del  Ministero  della  transizione
ecologica, e formata da un numero  massimo  di  quaranta  unita',  in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno  cinque
anni di esperienza  professionale  e  con  competenze  adeguate  alla
valutazione  tecnica,  ambientale  e   paesaggistica   dei   predetti
progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni
statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo
periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di fuori ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra
analoga posizione, secondo i  rispettivi  ordinamenti.  I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno e non possono far parte della  Commissione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri  e'  garantito
il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. I  componenti  della  Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e  sono  rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della  commissione  partecipa,  con
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
Per lo svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione  si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente a norma della  legge  28  giugno
2016, n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di  ricerca.  Per  i
procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche  disposizioni
o  intese   un   concorrente   interesse   regionale,   all'attivita'
istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato  dalle
Regioni e dalle Province  autonome  interessate,  individuato  tra  i
soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed  esperienza  nel
settore della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del  diritto
ambientale.  La  Commissione  opera   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo  23,  dall'articolo
24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter,  3,  4,  5,  6  e  7,  e
dall'articolo 27, del presente decreto."; 
    b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Nella
trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti  aventi
un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di  euro  ovvero
una ricaduta in termini di maggiore occupazione  attesa  superiore  a
quindici unita' di personale, nonche' ai progetti  cui  si  correlano
scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine  perentorio
dalla legge o comunque da enti  terzi,  e  ai  progetti  relativi  ad
impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione  scade  entro  dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza."; 
    c) al comma 5  le  parole  "Commissione  tecnica  PNIEC"  ovunque
ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC"  e  le  parole  "e  in  ragione  dei  compiti  istruttori
effettivamente  svolti,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"