ART. 19 
 
(Disposizioni   relative   al    procedimento    di    verifica    di
         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) al comma 4 la parola "quarantacinque"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta"; 
      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  "Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un
periodo non superiore a sessanta giorni, per la  presentazione  delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il  proponente  non
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la
domanda  si  intende  respinta  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione."; 
      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
"Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia
sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente
entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o
negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di
modifica."; 
    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
"entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.".