ART. 20 
 
(Nuova  disciplina  della  valutazione  di   impatto   ambientale   e
        disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. Nel caso di progetti di competenza statale,  ad  esclusione  di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,  l'autorita'  competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-bis. Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la
Commissione di cui al medesimo  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il
termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di
VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la   conclusione   del
procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non
siano rispettati  e'  automaticamente  rimborsato  al  proponente  il
cinquanta per cento dei diritti di istruttoria  di  cui  all'articolo
33,  mediante  utilizzazione  delle  risorse  iscritte  in   apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per
l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000  per
l'anno 2023. 
  2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento  da
parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1  e  2-bis,  il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale
del ministero della transizione ecologica ovvero in caso  di  ritardo
nel rilascio del concerto da parte del direttore generale  competente
del Ministero della cultura,  il  titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  n.  241  del  1990,
provvede al rilascio  degli  atti  di  relativa  competenza  entro  i
successivi trenta giorni.". 
  2-quinquies. Il concerto  del  competente  direttore  generale  del
Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.". 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022  e  1.260.000
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma  «Fondi
di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati
di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede
ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della  legge  31  dicembre
2009, n. 196.