ART. 21 
 
    (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23: 
      1) al comma 3, primo periodo  le  parole  "dieci  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo  sono
premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente  comma
sono perentori."; 
      2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,
comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis"; 
    b) all'articolo 24: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il  termine
di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici
giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi
precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti."; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni
da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o
l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,
ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola  volta,  stabilire  un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della
documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel  caso
in cui il proponente non ottemperi alla richiesta  entro  il  termine
perentorio stabilito, l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione."; 
      3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la
pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio
apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.",
nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il  termine  di
trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni  per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".