ART. 22 
 
   (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,
richiesto" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole  "di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di
assenso  in  materia  ambientale  richiesti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2"; 
    b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:
"E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente
procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore
richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria
tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo."; 
    c) al comma 4, le parole "ed enti  potenzialmente  interessati  e
comunque competenti in  materia  ambientale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di
cui al comma 2 richieste dal proponente"; 
    d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita  dalla  seguente:
"dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.
Contestualmente" sono soppresse; 
    e) al comma 7,  dopo  le  parole  "l'autorita'  competente"  sono
inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"; 
    f) al comma 8: 
      1)  al  terzo  periodo,  le  parole  "Per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; 
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  "per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".