Art. 10 
 
Reclutamento di personale presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri  per  l'attuazione  del  PNRR  per  l'innovazione   e   la
  transizione digitale  e  rafforzamento  dell'Agenzia  per  l'Italia
  Digitale 
 
  1.  Al  fine  di  attuare  gli  interventi   di   digitalizzazione,
innovazione  e  sicurezza  nella  pubblica  amministrazione  previsti
nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla  trasformazione
digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera,  fino  al
31   dicembre   2026,   un   apposito    contingente    massimo    di
trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro  9.334.000  per
l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal  2022  al
2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026,  composto  da  esperti  in
possesso di specifica ed elevata competenza  almeno  triennale  nello
sviluppo  e  gestione  di  processi   complessi   di   trasformazione
tecnologica e digitale, nonche' di  significativa  esperienza  almeno
triennale  in  tali  materie,   ovvero   anche   da   personale   non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,
proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica
la disposizione dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n.  127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono definiti la composizione del contingente  ed  i  compensi  degli
esperti. 
  2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa  procedura
selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei  titoli
e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio  che
puo' essere effettuato anche in  modalita'  telematica.  Le  predette
procedure  selettive  ovvero  loro  singole   fasi   possono   essere
effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate. 
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.000.000 per l'anno  2021,  di  euro  3.000.000  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000  per  l'anno
2026. 
  4. L'AgiD e' autorizzata ad assumere  con  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di completamento  del  PNRR  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2026, in  deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e
alla dotazione organica, un contingente di personale  massimo  di  67
unita' dell'Area III, posizione economica F1, mediante  le  procedure
di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131
per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal  2022
al 2026. 
  5. I reclutamenti di cui  al  presente  articolo  sono  autorizzati
subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la  Ripresa
e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri
pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli
anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si  provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.