Art. 10 Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.