Art. 10 
 
               Segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. I  Capi  delle  Segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato  sono
nominati dai rispettivi Sottosegretari. 
  2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di  Stato,  oltre
il Capo della segreteria, e' assegnato  personale  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo  o
comando, nel numero massimo di otto unita', comunque  di  durata  non
superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.