Art. 4 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  gli  uffici  di  diretta
collaborazione, il gabinetto costituisce  centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'Ufficio di gabinetto; 
    b) l'Ufficio legislativo; 
    c) la Segreteria del Ministro; 
    d) l'Ufficio stampa; 
    e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto  previsto  per
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del
Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di  aspettativa,
fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di  lavoro
a  tempo  determinato,   esperti   e   consulenti   per   particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di  collaborazione,
nel numero massimo di sessanta unita'. Il Ministro puo'  nominare  un
Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli  della
carriera diplomatica. 
  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici  di
cui al comma 2, lettere a),  b)  e  d),  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio destinati  al  gabinetto,  fino  a  quindici
consiglieri, di cui almeno cinque a titolo  gratuito.  I  consiglieri
sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita'  e
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle
giuridico-amministrative  ed  economiche,  nonche'  in  comunicazione
istituzionale, con incarichi di collaborazione,  di  durata  comunque
non superiore rispetto alla permanenza in  carica  del  Ministro,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
2001. Il Ministro, con il decreto con  cui  dispone  l'incarico,  da'
atto dei requisiti di specifica  e  comprovata  professionalita'  del
consigliere e allega un suo dettagliato curriculum. 
  5. Il trattamento economico onnicomprensivo del  personale  addetto
agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di  cui  al
comma 4 e' determinato, ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure: 
    a) per il Capo di gabinetto in una voce  retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a  uffici  di  livello  dirigenziale  generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio spettante al Segretario generale del Ministero; 
    b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una  voce  retributiva
di importo non superiore a quello massimo del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello  dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici di  livello  dirigenziale
generale del Ministero; 
    c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il  Consigliere
diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie  dei  Sottosegretari
di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore  a  quello
massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
dirigenziali non generali del Ministero; 
    d) al Capo dell'Ufficio  stampa  e'  corrisposto  un  trattamento
economico non superiore a quello previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; 
    e)  ai  dirigenti  della   seconda   fascia   dei   ruoli   delle
amministrazioni  pubbliche   assegnati   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa  fascia  del  Ministero,  nonche',  in  attesa  di   specifica
disposizione   contrattuale,    un'indennita'    sostitutiva    della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  importo
non superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione  di  posizione
massima,  a  fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' a orari  disagevoli,  della  qualita'
della prestazione individuale; 
    f) il trattamento economico del personale con contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato
dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della
complessita' degli obiettivi assegnati. Tale  trattamento,  comunque,
non  puo'  essere  superiore  a  quello  corrisposto   al   personale
dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni  equivalenti.  Il
relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita'
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro»
dello stato di previsione della spesa del Ministero; 
    g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi per  il  lavoro  straordinario
nonche'  finalizzati  all'incentivazione  della  produttivita'  e  al
miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario  della  predetta
indennita' e' determinato dal Capo  di  gabinetto  sentiti,  per  gli
Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    h) ai consiglieri di cui al comma 4 e' riconosciuto  un  compenso
onnicomprensivo  nel  limite  complessivo  di  spesa,  per  tutte  le
posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso  individuale
per tali incarichi non potra' superare la spesa complessiva di 70.000
euro  annui  e  verra'  determinato  sulla  base  della  complessita'
dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto  nonche'
sulla base della valutazione degli obiettivi che  verranno  conferiti
agli esperti; 
    i) ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere a) e  b),  al
Capo della Segreteria del Ministro nonche' ai vice Capo di gabinetto,
ove  nominati,  in  relazione  alle  responsabilita'  connesse   alle
peculiarita'  degli  incarichi  di  vertice  rivestiti  puo'   essere
attribuita una indennita' avente natura  di  retribuzione  accessoria
nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro  annui  al  lordo  degli
oneri  riflessi  a  carico  dello  Stato  e  dell'imposta   regionale
sull'attivita' produttiva, da determinarsi con decreto del  Ministro,
nel limite complessivo  di  spesa  di  150.000  euro  annui.  Per  le
medesime figure la predetta indennita'  si  somma  alla  retribuzione
accessoria ad essi spettante. 
  6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il  relativo
personale il trattamento economico previsto dal comma  5  si  applica
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo  restando,
altresi', quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. 
  7. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro
per  la  durata  massima  del  relativo   mandato   governativo.   In
particolare, il Capo di gabinetto e il Capo dell'Ufficio  legislativo
sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti  di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati,  nonche'
tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati  di
adeguata professionalita'.  Il  Capo  della  Segreteria  puo'  essere
individuato  tra  dipendenti  pubblici  e  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione. Le posizioni del  Capo  di  gabinetto,  dei
Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2  e  dei
componenti   dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al
comma 3. 
  8. Presso l'Ufficio di gabinetto  e  presso  l'Ufficio  legislativo
possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui
all'articolo 18, fino a un totale di due  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale. 
  9. L'assegnazione del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali agli Uffici di diretta  collaborazione  e'  disposta  con
provvedimenti del Capo di gabinetto. 
  10. Ai servizi di supporto  di  carattere  generale  necessari  per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
Direzione generale degli affari generali e delle  risorse  umane.  La
medesima  Direzione   generale   fornisce,   altresi',   le   risorse
strumentali necessarie  al  funzionamento  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione. 
  11. E' consentito agli Uffici di diretta  collaborazione  attivare,
sulla base di convenzioni con le istituzioni  universitarie  europee,
nel limite massimo  di  10  unita',  stage  curricolari  annuali  con
studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.